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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 23.02.2017, Prot. N. 50461/15 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Nominationis Commissariae Pontificiae et translationis Rev,mae Abbatissae
coram Martínez Sistach
Contenuto Constare de violatione legis in decernendo
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2017, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2017.pdf
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 51; 1531 § 2
LP Art. 6 § 2, n. 3
Massime
1. Quidquid est de irritanti clausulae vi, communis ac constans Signaturae Apostolicae
iurisprudentia tenet quod, si motiva in decreto exprimenda desunt (cf. can. 51), decretum illegitimitate laborat in procedendo (cf. sententia definitiva in una coram Burke, diei 22 novembris 2008, n. 5, prot. n. 38820/06 CA). Si vero motiva in decreto expressa sunt, sed haud vera vel haud probata vel haud paria decreto de qua sustinendo reperiuntur, decretum illegitimitate laborat in decernendo.
2. Vitium illegitimitatis ob motiva ne quidem summarie in decreto expressa, in illegitimitate in decernendo absorberi censendum est, ita ut de illo ex professo tractare non oporteat.
3. In vitium in decernendo cedit decretum quod quadam relatione praecipue nititur, quae accurata undequaque haud appareat quamque adversus rationabiliter sese opponunt auctoritates ecclesiasticae sive quoad modum procedendi sive quoad ipsam relationis substantiam (in casu accusationes insequentes erant: egressus cuiusdam sororis necnon plurium sororum; abusus potestatis; rationes administrationis falsae redactae; depositum nummarium apud mensam argentariam haud declaratum; convictus communis, oratio et clausura papalis haud servata; neglectus debitae consultationis consilii).
4. Competenti Curiae Romanae Dicasterio documentum a Signatura Apostolica requisitum illegitime recusante, applicatur praescriptum can. 1531, § 2: «Quod si (pars) respondere recusaverit, iudicis est aestimare quid ad factorum probationem exinde erui possit» (in casu Dicasterium novam Visitatoris Apostolici relationem tradere recusavit).
1. Checché ne sia della forza irritante della clausola, la comune e costante giurisprudenza della Segnatura Apostolica ritiene che se nel decreto mancano i motivi che devono essere espressi (cf. can. 51), quel decreto è affetto da illegittimità in procedendo (cf. sentenza definitiva coram Burke del 22 novembre 2008, n. 5, prot. n. 38820/06 CA). Se invece i motivi sono espressi nel decreto, ma sono riscontrati non veri o non provati o non adeguati a sostenere il decreto di cui si tratta, quel decreto è affetto da illegittimità in decernendo.
2. Il vizio di illegittimità a causa dei motivi neppure sommariamente espressi nel decreto, si deve ritenere assorbito nella illegittimità in decernendo, così che di quel vizio non sia necessario trattare ex professo.
3. Ricade nel vizio in decernendo un decreto che si fonda su una certa relazione, che appaia non del tutto accurata e contro la quale con ragione si oppongono autorità ecclesiastiche sia quanto al modo di procedere sia quanto alla stessa sostanza della relazione (nel caso le accuse erano le seguenti: l’uscita di una suora e di più suore; abusi di potestà; false fatturazioni; deposito bancario non dichiarato; mancata osservanza della vita comune, della preghiera e della clausura papale; mancanza di consultazione del consiglio quando dovuta).
4. Qualora il competente Dicastero della Curia Romana rifiuti illegittimamente un documento richiesto dalla Segnatura Apostolica, si applica il prescritto del can. 1531, § 2: «Che se (la parte) si rifiuta di rispondere, spetta al giudice valutare che cosa se ne può dedurre per la prova dei fatti» (nel caso il Dicastero ha rifiutato di trasmettere l’ultima relazione del Visitatore Apostolico).
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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