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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 18.06.2016, Prot. N. 50159/15 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Exclaustrationis impositae
coram Versaldi
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2016, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2016.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 670; 686 § 3; 687
Massime
1. Ad exclaustrationem legitime imponendam, necesse non est causam morum Sororis cum certitudine discernere, quantum nempe cuidam fragilitati psychicae Sororis et quantum pertinaciae eius voluntatis tribuendum esset. Cum ex actis satis constet de difficultatibus a Sororis modo agendi in variis communitatibus diu provocatis et de defectu emendationis morum requisitae, attentis insuper circumstantiis particularibus Instituti eiusque sodalium, non apparet fundamentum pro asserta violatione legis in decernendo ob defectum causae gravis pro exclaustratione imponenda una cum defectu debitae caritatis et aequitatis.
2. Superiores Instituti ad omnes necessitates sodalis exclaustratae ad normam constitutionum providere tenentur, nam ea sub earum dependentia et cura manet (cf. cann. 670 et 687). Praeter eius sustentationem et assistentiam socialem, curare debent ut media apta sodali exclaustratae praesto sint quae eius reditum pacificum in sinu Instituti forte promovere possint. Ex sua parte sodalis exclaustrata omnia facere debet quae ad sese idoneam ad vitam in communitate pacifice denuo ducendam demonstrare possint.
Cf. etiam maximae decreti Congressus sub prot. n. 50159/15 CA.
1. Per imporre legittimamente l’esclaustrazione non è necessario diagnosticare con certezza la causa del comportamento della Suora, ossia quanto sia da attribuire alla fragilità psichica della Suora e quanto alla pertinacia della sua volontà. Quando dagli atti consti sufficientemente delle difficoltà a lungo provocate in varie comunità dal modo di comportarsi della Suora e della mancata emendazione del comportamento richiesta, avuto riguardo inoltre alle circostanze particolari dell’Istituto e dei suoi membri, non appare un fondamento per l’asserita violazione della legge nella decisione per mancanza della causa grave per imporre l’esclaustrazione, assieme alla mancanza di carità ed equità.
2. I Superiori dell’Istituto sono tenuti a provvedere a norma delle costituzioni a tutte le necessità della sodale esclaustrata che rimane infatti sotto la loro dipendenza e cura (cf. cann. 670 et 687). Oltre al suo sostentamento e all’assistenza sociale, devono fare in modo che la sodale esclaustrata abbia a disposizione i mezzi adatti che possano del caso promuovere il suo ritorno pacifico in seno all’Istituto. Da parte sua la sodale esclaustrata deve fare tutto quanto possa dimostrare che è idonea a condurre di nuovo una vita pacifica nella comunità.
Cf. anche le massime del decreto del Congresso nel prot. n. 50159/15 CA.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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