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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 17.06.2016, Prot. N. 49921/14 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Dimissionis
coram Mussinghoff
Pubblicazione AC 64 (2023) 132-142.
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Traduzioni gall., AC 64 (2023) 132-142.
Contenuto Non constare de legis violatione in procedendo vel in decernendo.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 696 § 1; 699 § 1; 700; 1747 § 1
Massime
1. Paroecia cum bonis temporalibus Abbatiae incorporata, competentia immediata Abbatis et monasterii eius pro domo paroeciali exstat, quae domus paroecialis in casu complectitur officium paroeciale, habitationem privatam parochi, habitationem hospitis et duas alias habitationes.
2. Praeceptum parocho amoto impositum res suas e domo paroeciali abstulendi, saltem integre non servatur si eaedam in habitationem hospitis collocantur, quidquid sit de libertate parochi successoris servata.
3. In iure canonico conventio ad normam iuris civilis inter Abbatem et sodalem recurrentem stipulata cum voto oboedientiae, iam iure universali et proprio determinato, pugnat, qua de re Abbas in emanatione praecepti minime obligatus erat ad illam conventionem servandam.
4. Materia gravis evincitur ex circumstantiis praecepti (in casu ex investigatione publicae securitatis custodum, e processu poenali apud forum civile inchoato, e loco principali delictorum).
5. Quoad impossibilem translationem rerum considerandum est subsidium oeconomicum recurrenti datum, qui absque dubio saltem conductionem depositi temporanei permisit.
1. Quando una parrocchia con i suoi beni patrimoniali è incorporata ad una abbazia, c’è la competenza dell’abate e del monastero sulla casa parrocchiale, che nel caso è costituita dall’ufficio parrocchiale, dall’abitazione privata del parroco, dall’abitazione degli ospiti e da altre due abitazioni.
2. Il precetto imposto al parroco rimosso di togliere le sue cose dalla casa parrocchiale non è almeno integralmente osservato se le medesime cose sono collocate nell’abitazione degli ospiti, checché ne sia della libertà assicurata al parroco successore.
3. In diritto canonico una convenzione stipulata a norma del diritto civile tra l’abate e il sodale ricorrente contrasta con il voto di obbedienza, già determinato dal diritto universale e proprio; per tale ragione l’abate non era assolutamente obbligato ad osservare la convenzione nella emanazione del precetto.
4. La materia grave si evince dalle circostanze del precetto (nel caso dall’indagine degli agenti della polizia, dal processo penale istituito presso il foro civile e dal luogo principale dei delitti).
5. Per quanto attiene alla impossibilità di trasferire le cose si deve considerare l’appannaggio economico dato al ricorrente, che permise senz’altro almeno di prendere in affitto un deposito temporaneo.
 francese
Commenti E. Vaillant, Commentaire, AC 64 (2023) 143-156.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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