Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEONorme extra-codicialiRisposte della Sede ApostolicaDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenzaAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 15.01.2016, Prot. N. 49405/14 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Remissionis in statu quiescientiae; Praecepti.
coram Zvolensky
Pubblicazione IC 63/126 (2023) 803-813.
Download
Traduzioni hisp., IC 63/126 (2023) 803-813.
Contenuto Constare de legis violatione in decernendo relate ad decretum competentis Curiae Romanae Dicasterii, sed tantum quoad restrictiones relate ad celebrationem Eucharistici Sacrificii coram populo necnon administrationem baptismi et assistentiam matrimoniis impositas.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 193 § 3; 545-552; 552; 764; 835 § 2; 900 § 2
Massime
1. Iuxta can. 552 amotio ab officio iusta causa fieri potest. Agitur enim de officio quod secundum prudentem discretionem Episcopi confertur (cf. can. 193, § 3). In casu amissio idoneitatis ad exercitium publicum ministerii sacerdotalis utpote iusta causa sufficit.
2. Amissio officii cooperatoris in decreto remissionis in statum quiescentiae non explicite statuitur, sed claris verbis cessatio a quacumque participatione in cura pastorali comprehendit.
3. Cum Episcopus dimissionem e statu clericali imponere nequeat, clausula poenalis decreto apposita pro non adiecta censenda est.
4. Causa poenali haud instituta atque restrictionibus, nulla lege adducta, sacro ministerio impositis, criterium proportionalitatis inter assertum defectum idoneitatis ad ministerium et restrictiones impositas singillatim perpendendum est.
5. Episcopus celebrationem Eucharistici Sacrificii ita coarctavit ut singillatim licentia scripta Ordinarii loci petenda sit, atque tamquam rationem prohibitionis sacramentum Eucharistiae coram populo celebrandi adduxit necessitatem Rev.di recurrentis pro indole ad altercationes propensa a cura pastorali arcendi. Quae vero ratio prohibitioni celebrationis coram populo in tota dioecesi proportionalis non videtur (ad rem adducitur decretum Congressus diei 13 iunii 2008, prot. n. 38962/06 CA).
6. Episcopus expresse prohibuit, quominus Rev.dus recurrens licentiam baptizandi vel facultatem ad matrimoniis assistentiam a parocho competenti peteret. Nulla ratione specifica huius vetiti adducta, servatum non est criterium proportionalitatis.
7. Ad normam can. 764 Episcopus facultatem praedicandi etiam citra delictum restringere vel revocare potest. Exstare videtur in casu proportionalitas scilicet nexus inter ablationem facultatis praedicandi et divisiones inter fideles etiam catechesi et verbi Dei praedicatione provocatas.
1. Secondo il can. 552 la rimozione dall’ufficio si può fare per giusta causa. Si tratta infatti di un ufficio conferito secondo la prudente discrezione del Vescovo (cf. can. 193, § 3). Nel caso la perdita dell’idoneità all’esercizio pubblico del ministero sacerdotale basta come giusta causa.
2. La perdita dell’ufficio di cooperatore non è stabilita esplicitamente nel decreto di messa a riposo, ma a chiare lettere la cessazione da qualunque partecipazione nella cura pastorale la comprende.
3. Dal momento che il Vescovo non potrebbe imporre la dimissione dallo stato clericale, la clausola penale apposta al decreto è da ritenere come non apposta.
4. Se non è stata istituita una causa penale e sono state imposte restrizioni al ministero sacro senza addurre alcuna legge, si deve tener conto del criterio di proporzionalità tra l’asserita mancanza di idoneità al ministero e le restrizioni imposte una per una.
5. Il Vescovo ha ristretto talmente la celebrazione del Sacrificio eucaristico che per ogni singolo caso debba esse richiesta la licenza scritta dell’Ordinario, e come causa della proibizione di celebrare il sacramento dell’Eucaristia coram populo ha addotto la necessità di allontanare dalla cura pastorale il Rev.do ricorrente a motivo della sua indole propensa al conflitto. Ma questa ragione non è proporzionata alla proibizione della celebrazione coram populo in tutta la diocesi (al riguardo si riporta il decreto del Congresso del 13 giugno 2008, prot. n. 38962/06 CA).
6. Il Vescovo ha espressamente proibito che il Rev.do ricorrente chiedesse al parroco competente la licenza di battezzare o la facoltà di assistere ai matrimoni. Non essendo addotta alcuna specifica ragione di questa proibizione, non è stato osservato il criterio di proporzionalità.
7. A norma del can. 764 il Vescovo può restringere o revocare la facoltà di predicare anche senza che vi sia delitto. Nel caso si ha proporzione ossia nesso tra il ritiro della facoltà di predicare e le divisioni tra i fedeli provocate anche nella catechesi e nella predicazione della parola di Dio.
 francese
Commenti A. Viana, La remoción del oficio de vicario parroquial en una sentencia de la Signatura Apostólica, IC 63/126 (2023) 815-820.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

Collegamento a questa pagina: https://www.iuscangreg.it/stsa?id=368&lang=IT