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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 28.02.1998, Prot. N. 27767/97 CA


Parte attrice D.nae X, Y, Z
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Suppressionis Fundationis
coram Davino
Contenuto Decretum Congressus reformadum non esse, iuxta quod recursus non admittitur ad disceptationem ob defectum legitimationis activae in recurrentibus.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1998, p. 884.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 114 § 1; 515 § 1; 1737
Massime
1. Extra controversiam est ad validum recursum proponendum adversus actum administrativum requiri, praeter capacitatem agendi, activam legitimationem. Requirit ius ut recurrens gaudeat iuridica condicione subiectiva quam condicionem actus administrativus significativo modo tetigit. Recurrere igitur valet qui aliquid pati potest ex recursus reiectione et decreti exsecutione et, e converso, beneficium aliquod, iure tutatum, acquirere potest ex recursus favorabili exitu (ad rem citatur Decretum diei 21 novembris 1987).
2. Recurrentibus legitimatio activa in casu suppressionis fundationis ex quadam analogia cum iure paroecianorum recurrendi adversus paroeciae suppressionem agnosci nequit. Relatio revera quae instauratur inter christifideles et paroeciam longe distat a nexu qui oritur inter fundationem et personam vel personas physicas quae partem habent in fundationis moderatione. Certo certius membra paroeciae interesse habere possunt ut in omnibus servetur ius canonicum cum, in casu, gravamen ipsis provenire possit ex paroeciae ipsius suppressione. E contra nescitur quo modo recurrentes, in casu, gravati esse possunt e fundationis suppressione: nam «etsi recurrentes sese dedicaverint finibus Fundationis, suppressio Fundationis non mutat earum condicionem personalem» (impugnatum Congressus decretum).
3. Nec gravamen provenit in casu ex eo quod suppressio Fundationis laesionem bonae famae personarum quae in vita Fundationis partes habuerunt importet. Nam decretum suppressionis ne verbum quidem includit quod denuntiet vel saltem aliquid insinuet bonae famae recurrentium damnosum vel noxium.
1. È fuori discussione che per proporre validamente un ricorso contro un atto amministrativo è richiesta, oltre alla capacità di agire, la legittimazione attiva. Il diritto richiede che il ricorrente goda di una condizione giuridica soggettiva che l’atto amministrativo abbia toccato in modo notevole. Può quindi ricorrere chi dal rigetto del ricorso e dall’esecuzione del decreto può patire qualcosa e, corrispettivamente, dall’esito favorevole del ricorso può ottenere un qualche beneficio, tutelato giuridicamente (è citato al riguardo il decreto del 21 novembre 1987).
2. Non si può riconoscere ai ricorrenti la legittimazione attiva nel caso di soppressione di una fondazione da una certa analogia con il diritto dei parrocchiani di ricorrere contro la soppressione di una parrocchia. La relazione in realtà che si instaura tra i fedeli e la parrocchia è molto distante dal nesso che nasce tra una fondazione e la persona o le persone fisiche che partecipano all’attività della fondazione. I membri di una parrocchia possono certamente avere interesse che si osservi in tutto il diritto canonico dal momento che dalla soppressione della parrocchia potrebbe provenire loro nel caso un gravame. Non si sa invece come i ricorrenti nel caso possano essere gravati dalla soppressione di una fondazione: infatti, «anche se i ricorrenti si siano dedicati ai fini della fondazione, la soppressione della fondazione non muta la loro condizione personale» (decreto impugnato del Congresso).
3. Neppure il gravame proviene nel caso per il fatto che la soppressione della fondazione importerebbe la lesione della buona fama delle persone che partecipavano alla vita della fondazione. Infatti il decreto di soppressione non include neppure una parola che denunzi o anche solo insinui qualcosa di dannoso o nocivo della buona fama dei ricorrenti.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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