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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 28.02.1998, Prot. N. 27132/96 CA


Parte attrice Rev.ma X et aliae
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Vacationis officii Abbatissae et Constitutionis Administratricis ad tempus indefinitum
coram Schotte
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1998, p. 884.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 593; 1738
Massime
1. Defectus iuris defensionis invocari nequit ex eo quod recurrens a competenti Curiae Romanae Dicasterio audita non est antequam decretum amotionis emanatum fuit, vel considerationes in memoriali defensionali a Patrona praesentato uti validae non sunt retentae; nam idem Dicasterium omnia fecit iuxta can. 1738, qui agnoscit ius recurrentis «advocatum vel procuratorem adhibendi», et simul attribuit Superiori facultatem iubendi «ut recurrens ipse compareat ut interrogetur», quin id imponatur.
2. Dicasterium non propter meram provectam aetatem Rev.dam recurrentem amovit, sed propter incapacitatem ipsius Abbatissae instaurandi programmata auspicatae renovationis quorum necessitatem videre recusavit; quae gravis causa in amotione ab officio enixe patet ex longioribus negotiis inter Dicasterium et monasterium necnon ex visitationibus peractis.
3. Ubi comprobantur rationes graves ad amotionem ex officio durante munere, eaedam ad nominationem administratricis ad tempus indefinitum invocari possunt et debent.
4. Ius monialibus novam Abbatissam eligendi ad normam iuris proprii denegatum non est, in primis ex iure, quia, si Dicasterium Abbatissam ab officio amovere valet, evidenter etiam administratricem ob iustam causam imponere potest absque electione, et secundo ex facto, quia constat Rev.dam recurrentem officio Abbatissae reapse numquam renuntiavisse.
1. Non si può invocare la mancanza del diritto di difesa per il fatto che la ricorrente non è stata ascoltata dal competente Dicastero della Curia Romana prima dell’emanazione del decreto di rimozione, oppure perché non sono state ritenute valide le osservazioni del memoriale di difesa presentato dalla patrona; infatti lo stesso Dicastero ha fatto tutto secondo il can. 1738, che riconosce il diritto del ricorrente «di usare un avvocato o procuratore» e attribuisce anche al Superiore la facoltà di comandare che «il ricorrente compaia per l’interrogatorio», senza imporlo.
2. Il Dicastero non ha rimosso la Rev.da ricorrente per la mera età avanzata, ma per l’incapacità della stessa Abbadessa di instaurare i programmi dell’auspicato rinnovamento, la cui necessità rifiutava di vedere; questa grave causa appare vigorosamente nella rimozione dall’ufficio dai prolungati rapporti tra il Dicastero e il monastero come pure dalle visite effettuate.
3. Quando si comprovano gravi ragioni per la rimozione dall’ufficio mentre questo si svolge, le medesime ragioni si possono e si devono invocare per la nomina dell’amministrative a tempo indefinito.
4. Non è stato negato il diritto delle monache di eleggere la nuova Abbadessa a norma del diritto proprio, perché anzitutto, in diritto, se il Dicastero può rimuovere dall’ufficio l’Abbadessa, evidentemente può anche imporre senza elezione l’amministratrice per una causa giusta, e, in secondo luogo, perché, in fatto, consta che la Rev.da ricorrente in realtà non ha mai rinunciato all’ufficio di Abbadessa.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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