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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 16.01.2009, Prot. N. 39967/07 CA


Parte attrice D.nus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Competentiae
Pubblicazione IE 35 (2023) 211-216.
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Traduzioni it.: IE 35 (2023) 211-216.
Contenuto Competentia Congregationis pro Clericis firmatur in casu.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 212 § 2; 281 §§ 1-2; 384; 1350 § 1; 1350 § 2
Pastor bonus Art. 13; Art. 14; Art. 20
Art. 52 Art. 93; Art. 95 § 1; Art. 98;  
Ordinatio generalis Romanae Curiae Art. 137 § 2;  
Lex propria Art. 34 § 3; Art. 105
Massime
1. Si et quatenus nihil ad rem statutum sit in decisione dimissionis e statu clericali ob delictum gravius lata et ipsa Congregatio pro Doctrina Fidei pro sua competentia examen casus iam absolverit, integra hahenda est competentia Congregationis pro Clericis quoad invocatum officium Ordinarii qui ad normam can. 1350, § 2 curet providere, meliore quo fieri potest modo, clerico saeculari dimisso, qui propter poenam vere indigeat, attentis etiam iis quae forte in decreto vel sententia ad rem statuta sint.1. Se e per quanto nulla sia stabilito nella decisione emessa di dimettere dallo stato clericale per un delitto alquanto grave e la stessa Congregazione per la Dottrina della Fede abbia già concluso l’esame del caso secondo la propria competenza, si deve considerare integra la competenza della Congregazione per il Clero quanto all’invocato dovere dell’Ordinario che a norma del can. 1350, § 2 curi di provvedere nel miglior modo possibile al chierico secolare dimesso, che a motivo della pena si trovi in una vera indigenza, tenendo anche presente ciò che eventualmente nel decreto o nella sentenza sia stato stabilito al riguardo.
 francese
Commenti I. Zuanazzi, La competenza della Segnatura Apostolica a trattare le questioni relative alle attribuzioni delle istituzioni curiali: conferme e innovazioni nella costituzione apostolica Praedicate Evangelium, IE 35 (2023) 219-243.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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