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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 26.06.1999, Prot. N. 27860/97 CA


Parte attrice Exc.mus Archiepiscopus X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Proprietatis bonorum
coram Agustoni
Contenuto Constare de violatione legis in decernendo.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1999, p. 938.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 115 § 3; 197-199; 1268-1270; 1303 § 1, n. 1
[CIC1917] 1511; 1544 § 1
Massime
1. Fundatio est persona moralis institutionalis in Ecclesia, seu ens iuridicum, materialiter constans ex quodam instituto aut summa rerum, sive spiritualium sive materialium, constitutum ad determinatum finem religiosum vel caritativum permanenter assequendum, legibus seu statuto instructum. Huiusmodi institutum, utpote persona moralis, seu sui iuris, sive ex iure sive ab auctoritate ecclesiastica, obtinet capacitatem iuridicam, quam exercere valet modo ab ipso fundatore in lege constitutionis seu fundationis definito.
2. Ubi universitas bonorum alicuius fundationis constat aedificiis, planum est quod haec incolare possunt ipsi usufructuarii seu hi qui beneficiis afficiuntur, prout v. gr. accidit in seminariis, monasteriis et huiusmodi aedificiis, firma prorsus manente distinctione inter ipsam fundationem eiusque fructus et usufructuarios.
3. Ad bonam fidem relate ad praescriptionem quod attinet requiritur iudicium quo quis prudenter statuat rem quam possidet suam esse, vel saltem non alienam esse; unde sequitur quod v.gr. administrator nullo modo dominium seu proprietatem habet bonorum quae administrat, quia illa nomine alieno detinet (in casu valet coniectura iuxta quam praescriptio in discrimen adducitur si penes ipsum possessorem rei exstant instrumenta, litterae, et libri eam rem alienam esse perspicue perhibentes; quia quilibet scire, et intelligere praesumitur tenorem instrumentorum, et scripturarum, quae in archivo suo habet, eorum praesertim, quae iura sua concernunt, aut pertinent ad officium et administrationem).
4. Non datur transitus a neglecta obligatione reddendi rationem ad praescriptionem acquisitivam proprietatis, seu non datur transitus a praescriptione exstinctiva ad praescriptionem acquisitivam
5. Licitae praesumptiones conici possunt tantum ex factis certis, probatis ac determinatis, dum praesumptum de praesumpto non admittitur (in casu enim ex una parte adducitur, quin probetur, ignorantia; ex altera fingitur vitium aequiparandi, seu confundendi, usum diuturnum bonorum cum proprietate).
6. Archiepiscopus, quippe qui preces abbatissae ad vendendum commendavit, sive qua superior constitutus fundationis, sive qua iure piarum voluntatum fidelium custos, fecit, quin mutaret condicionem iuridicam communitatis monialium.
7. Cum Recurrentis Patronus haud adduxerit violationem legis in procedendo, nec concretum, seu reale damnum ex impugnata decisione allatum, de violatione legis in procedendo et damnis reparandis non est agendum.
1. La fondazione è una persona morale istituzionale nella Chiesa, ossia un ente giuridico, che costa moralmente di un certo istituto o una somma di cose, sia spirituali sia materiali, costituito per conseguire in modo permanente un determinato fine religioso o caritativo, dotato di leggi o di uno statuto. Un tale istituto, quale persona morale ossia autonoma, ottiene dal diritto o dall’autorità ecclesiastica la capacità giuridica che può esercitare nel modo stabilito dallo stesso fondatore nella legge di costituzione o di fondazione.
2. Quando l’insieme dei beni di una fondazione consta di edifici, è ovvio che gli stessi usufruttuarti o i beneficiari possono abitarli, come accade, per esempio, nei seminari, monasteri e edifici di questo tipo, rimanendo del tutto ferma la distinzione tra la stessa fondazione e i suoi frutti e usufruttuari.
3. Per quanto attiene alla buona fede funzionale alla prescrizione, si richiede il giudizio con il quale uno prudentemente stabilisca che la cosa che possiede sia sua, o almeno non di altri; dal che ne segue che l’amministratore, per esempio in nessun modo ha il dominio ossia la proprietà dei beni che amministra, perché li possiede a nome di altri (nel caso vale la presunzione secondo la quale la prescrizione non può essere addotta se presso il possessore della cosa si trovano documenti, lettere e libri che riportano in modo chiaro che la cosa è di altri; chiunque si presume che sappia e comprenda il tenore dei documenti e delle scritture che tiene nel suo archivio, di quelli soprattutto che concernono i propri diritti o appartengono all’ufficio e all’amministrazione).
4. Non si dà passaggio dalla obbligo trascurato di rendicontare alla prescrizione acquisitiva della proprietà, ossia non si dà passaggio dalla prescrizione estintiva alla prescrizione acquisitiva
5. Le presunzioni possono essere lecitamente formulate solo da fatti certi, provati e determinati, e così non si ammette una presunzione da un’altra presunzione (nel caso infatti da una parte si adduce, senza provare, l’ignoranza; dall’altra parte si immagina l’errore si equiparare o confondere l’uso prolungato dei beni con la proprietà).
6. L’arcivescovo, lui appunto che avallò la richiesta di vendita dell’abbadessa, lo fece sia in quanto costituito superiore della fondazione, sia in quanto custode per diritto delle pie volontà dei fedeli, senza che mutasse la condizione giuridica della comunità delle monache.
7. Dal momento che il patrono del ricorrente non ha addotto violazione di legge in procedendo e neppure un concreto, ossia reale, danno derivato dalla decisione impugnata, non si deve trattare della violazione della legge in procedendo e dei danni.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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