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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 06.05.2000, Prot. N. 29208/98 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Dimissionis
coram Schotte
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse sed potius confirmandum.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2000, pp. 894-895.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 696 § 1
Massime
1. Decretum Congressus agere debet tantummodo de illegitimitate vel minus decisionis competentis Curiae Romanae Dicasterii sive quoad proceduram sive quoad decisionem. Si ex stilo decreti videtur ibi interdum agi potius de dimissionis decreto lato quam de decreto quidem confirmatorio per Dicasterium pronuntiato, obliviscendum non est recurrentem decretum confirmatorium impugnavisse quia in eo explicite reiecta fuerant motiva quibus nisus ipse recurrens censebat decretum dimissionis invalidum esse. Eandem ob rationem etiam in recursu adversus Congressus decretum agi debet, per transennam, de iisdem motivis a decreto Dicasterii reiectis.
2. Quoad assertam bonam fidem ex parte recurrentis, quippe qui Superiorum praescripta sibi imposita illegitima teneret, excusatio reicienda est quia hoc modo sodalis sibi reservaret iudicium de illegitimitate praescriptorum vi voto oboedientiae impositorum, non obstantibus iudiciis contrariis ab ipsis Superioribus et etiam a competenti Curiae Romanae Dicasterio expressis necnon de eiusdem sodalis errore monitionibus.
Cf. maximae prot. n. 29280/98 CA – DC.
1. Il decreto del Congresso deve trattare solo dell’illegittimità o meno della decisione del competente Dicastero della Curia Romana sia quanto alla procedura sia quanto alla decisione. Se anche occasionalmente dal tenore del decreto pare che si tratti più del decreto di dimissione che del decreto appunto di conferma deciso dal Dicastero, non si deve dimenticare che il ricorrente ha impugnato il decreto di conferma per il fatto che in esso erano stati respinti i motivi in base ai quali il ricorrente riteneva che il decreto di dimissione fosse invalido. Parimenti anche nel ricorso avverso il decreto del Congresso si devono trattare, indirettamente, degli stessi motivi rigettati dal decreto del Dicastero.
2. Quanto all’asserita buona fede da parte del ricorrente, che appunto ritenesse illegittimi le disposizioni dei Superiori impostegli, la scusa deve essere rigettata perché in tal modo il membro si riserverebbe il giudizio di illegittimità delle disposizioni imposte in forza del voto di obbedienza, nonostante i giudizi contrari espressi dai Superiori stessi e anche dal competente Dicastero della Curia Romana, come pure i moniti in merito all’errore dello stesso membro.
Cf. massime prot. n. 29280/98 CA – DC.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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