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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 15.12.2001, Prot. N. 29828/99 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Remissionis in statu quiescientiae
coram Mussinghoff
Pubblicazione IC 66/131 (2026) 303-311.
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Traduzioni hisp., IC 66/131 (2026) 303-311
Contenuto Salvo iure recurrentis agendi, si et quatenus, adversus Decretum Congregationis pro Clericis diei 13 novembris 2001, recursum propositum carere obiecto, ideoque non amplius de eo disceptandum esse. Agnoscendum tamen esse ius Rev.di recurrentis obtinendi indemnitatem pro expensis quomodocumque factis ad recursum interponendum.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2001, pp. 856-857.
Cf. prot. n. 29828-B/99 CA.
NB, L’incipit della pubblicazione in IC del decreto riporta la data di pubblicazione del decreto (13 aprile 2002) anziché la data della decisione (15 dicembre 2001).
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 47; 128
PB Art. 123 § 2
Massime
1. Doctrina et iurisprudentia Signaturae Apostolicae pacifice tenent naturam actus administrativi ita esse ut etiam pendente recursu contentioso administrativo adversus actum administrativum singularem, auctoritas competens proprium actum revocare valeat.
2. Attentis can. 128 necnon aequitate canonica, patet praetermittendam non esse quaestionem damnorum recurrenti forte actu impugnato illatorum, duobus sub adspectibus: quoad cautionem a recurrente forte in arca Signaturae Apostolicae depositam pro expensis causae necnon honorarium recurrentis Patrono solvendum vel iam solutum; quoad reparationem damnorum actu impugnato illatorum, si recurrens id iam postulabat ad normam art. 123, § 2 Const. Ap. Pastor bonus.
3. Signatura Apostolica videre potest de asserta illegitimitate actus impugnati quatenus necessarium sit ad quaestionem reparationis damnorum solvendam, scilicet quatenus quaestio solvi non possit alio modo, v.g. per solutionem pacificam post revocationem decisionis impugnatae.
4. Signatura Apostolica videre non potest de decisione competentis Curiae Romanae Dicasterii per novam eiusdem decisionem revocata sive in se, quia materia contentionis deest, sive relate ad reparationem damnorum ab impugnato actu Dicasterii forte illatorum, quae formaliter in dubio concordato in casu proposita non est.
5. Cum competens Curiae Romanae Dicasterium decretum recursu contentioso administrativo impugnatum revocavit, aequitatis causa Rev.do recurrenti restituenda est cautio ab ipso deposita pro expensis recursus atque Dicasterium tenetur solvere honorarium eiusdem Rev.di recurrentis Patrono debitum.
6. Cum competens Curiae Romanae Dicasterium decretum recursu contentioso administrativo impugnatum revocavit, statuendus est terminus ad recurrendum adversus novam decisionem eiusdem Dicasterii, qui decurrat a decisione Signaturae Apostolicae Rev.do recurrenti per Patronum notificata, attento quod prius tempus utile ad recurrendum currere non videtur ob incertitudinem ex actus revocatione inductam.
1. La dottrina e la giurisprudenza della Segnatura Apostolica considerano pacificamente che la natura dell’atto amministrativo è tale che anche nella pendenza del ricorso contenzioso amministrativo contro un atto amministrativo singolare, l’autorità competente può revocare il proprio atto.
2. In considerazione del can. 128 e dell’equità canonica, è chiaro che non può essere tralasciata la questione dei danni eventualmente inferti al ricorrente, sotto due aspetti: quanto alla cauzione eventualmente versata dal ricorrente nella cassa della Segnatura Apostolica in vista delle spese della causa, e quanto all’onorario da pagare o già pagato al patrono del ricorrente; quanto alla riparazione dei danni inferti dall’atto impugnato, se il ricorrente li chiedeva a norma dell’art. 123, § 2 della Cost. Ap. Pastor bonus.
3. La Segnatura Apostolica può vedere dell’asserita illegittimità dell’atto impugnato in quanto sia necessaria a risolvere la questione della riparazione dei danni, ossia in quanto la questione non possa essere risolta in altro modo, come, per esempio, attraverso una soluzione pacifica dopo la revoca della decisione impugnata.
4. La Segnatura Apostolica non può vedere di una decisione di un competente Dicastero della Curia Romana revocata da una nuova decisione dello stesso, sia in sé, perché manca la materia del contendere, sia relativamente alla riparazione dei danni eventualmente inferti dall’impugnato decreto del Dicastero, che non è stata formalmente proposta nel dubbio concordato.
5. Dal momento che il competente Dicastero della Curia Romana ha revocato il decreto impugnato con ricorso contenzioso amministrativo, per equità al Rev.do ricorrente deve essere restituita la cauzione dal medesimo versata per le spese del ricorso e il Dicastero è tenuto a pagare l’onorario dovuto al patrono del medesimo Rev.do ricorrente.
6. Dal momento che il competente Dicastero della Curia Romana ha revocato il decreto impugnato con ricorso contenzioso amministrativo, si deve stabilire il termine per proporre ricorso contro la nuova decisione del medesimo Dicastero, che decorra dalla notificazione della decisione della Segnatura Apostolica al Rev.do ricorrente tramite il patrono, in considerazione del fatto che l’originario tempo utile a ricorrere non sembra che corra per l’incertezza derivante dalla revoca dell’atto.
Commenti J. Canosa, «La doctrina jurisprudencial de la signatura apostólica en materia administrativa. comentario a tres decisiones sobre una misma controversia», IC 66/131 (2026) 333-346.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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