Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEONorme extra-codicialiRisposte della Sede ApostolicaDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenzaAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 15.12.2001, Prot. N. 31012/00 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Pontificium Consilium pro Laicis
Oggetto Iurium
coram Pompedda
Contenuto Constare de violatione legis in procedendo.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2001, p. 857.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 152; 184 § 1; 189 § 1; 190 § 1; 191 § 1; 192; 193; 193 §§ 1-2; 1742-1745
PB Art. 123 § 2
Massime
1. Signaturae Apostolicae, cui recursus examen competit, imprimis est definire naturam decisionis impugnatae.
2. Can. 189, § 1 non retinuit figuram renuntiationis tacitae, de qua in can. 188 Codicis praevigentis, quae, insuper, componi nequit cum recursu adversus muneris amissionem.
3. Quidquid est de necessitate consensus Episcopi ad conferendum officium per Pontificium Consilium – quod pro nihilo fecerat in actu prorogationis ad sexennium quandam Episcopi exceptionem, statuentem prorogationis licentiam usque ad annum 1998 –, patet unam causam amotionis panditam a Pontificio Consilio exstitisse revocationem sacerdotis in suae incardinationis dioecesim. Quod necessario inducit ad inquirendum cur Episcopus revocationem illam statuerit.
4. Cum decisio Episcopi ex quibusdam rumoribus, quin dicatur accusationibus, in Rev.dum Recurrentem serpentibus scatuisset deque iisdem rumoribus seu accusationibus Rev.dus Recurrens tantum modo generico certior factus esset ab Episcopo, quin ipse sese reapse in re defendere posset, Pontificium Consilium pro Laicis utcumque Rev.dum Recurrentem ad rem audire debebat. In casu enim servandus erat procedendi modus iure definitus (cf. can. 193 §§ 1-2), quo deficiente, saltem ad rem audiendus erat Rev.dus Recurrens ad ipsius ius defensionis tuendum (cf. ex analogia cann. 1742-1745). Id autem factum non est, unde violatio legis in procedendo scatet.
5. Quod secumfert reparationem damnorum moralium, quae obtineri poterit declaratione ipsius Pontificii Consilii de capta illegitime decisione atque nullam accusationem stetisse in capienda illa decisione ac demum refusione expensarum omnium hucusque a Rev.do Recurrente factarum ad suum ius tuendum. Certo certius autem Rev.dus Recurrens hodie, saltem lapsu temporis et nulla prorogatione officii interveniente (ad quod ceterum alius sacerdos nominatus interim est), haberi amplius non poterit titularis officii a quo amotus fuerat.
1. Spetta alla Segnatura Apostolica, cui compete l’esame di un ricorso, definire anzitutto la natura della decisione impugnata.
2. Il can. 189, § 1 non ha conservato la figura della rinuncia tacita, di cui al can. 188 del Codice previgente, la quale, inoltre, non è compatibile con un ricorso contro la perdita dell’incarico.
3. Prescindendo dalla necessità del consenso del vescovo per conferire l’ufficio da parte del Pontificio Consiglio – che non lo considerato nell’atto di proroga per sei anni una certa riserva del vescovo, secondo la quale la licenza era concessa ad una proroga fino al 1998 – è chiaro che l’unica causa di rimozione espressa dal Pontificio Consiglio è stata la revoca del sacerdote nella sua diocesi di incardinazione. Ciò necessariamente importa la indagine della ragione per la quale il vescovo l’abbia stabilita.
4. Dal momento che la decisione del vescovo è sorta da alcune indiscrezioni, anzi meglio si si dica accuse contro il Rev.do Ricorrente, e di queste indiscrezioni e accuse il Rev.do Ricorrente è stato informato dal vescovo in modo solo generico, senza potersi difendere, il Pontificio Consiglio per i Laici doveva comunque ascoltare al riguardo il Rev.do Ricorrente. Nel caso, infatti, si doveva osservare il modo di procedere definito dal diritto (cf. can. 193 §§ 1-2), o almeno, in sua assenza, si doveva ascoltare il Rev.do Ricorrente per garantire il suo diritto di difesa (cf. per analogia i cann. 1742-1745). Questo non è stato fatto e da qui deriva la violazione di legge nella procedura.
5. Questo comporta la riparazione dei danni morali, che può essere ottenuta con la dichiarazione dello stesso Pontificio Consiglio che la decisione presa è stata illegittima e che nessuna accusa è stata presa in considerazione nella decisione, e infine con la rifusione di tutte le spese sostenute finora dal Rev.do Ricorrente per la sua difesa. Certamente tuttavia il Rev.do Ricorrente oggi, almeno per essere trascorso il tempo senza alcuna proroga dell’uffici (al quale peraltro nel frattempo è stato nominato un altro sacerdote), non può più essere ritenuto titolare dell’ufficio dal quale è stato rimosso.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

Collegamento a questa pagina: https://www.iuscangreg.it/stsa?id=350&lang=IT