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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 06.10.2020, Prot. N. 54519/19 CA


Parte attrice Rev.ma Superiorissa generalis, Vicaria generalis et Secretaria generalis
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Commissariae Apostolicae
Pubblicazione Periodica 112 (2023) 124-132
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Traduzioni germ., Periodica 112 (2023) 125-133
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Note Cf. prot. n. 47546/13 CA - DC; prot. n. 47546/13 - DD.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 51; 595 §§ 1-2; 1739
Pastor bonus art. 107; art. 108
Massime
1. Legitimitas electionis Supremae Moderatricis, Vicariae generalis, Secretariae generalis et Consilii nominatione Commissariae Apostolicae minime in discrimen vocatur; nam remedium contra invalidam electionem est declaratio nullitatis, contra autem illegitimam electionem denegatio confirmationis vel rescissio electionis vel amotio gubernii illegitime electi et convocatio novae electionis.
2. Ad nominationem Commissariae Instituti religiosi iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam iusta causa sufficit: cf. art. 107 Const. Ap. Pastor bonus; decreta Congressus prot. nn. 45703/11 CA; 37437/05 CA; 41422/08CA; 42791/10 CA; 44577/10 CA; 44847/10 CA; 45064/11 CA; decretum Secretarii prot. n. 44309/10 CA (in casu, inter causas annumerantur abusus auctoritatis ex parte fundatricis; irregularitates in bonorum administratione; divisio in instituto et discessus ab eodem plurium sororum).
3. Querimoniae nonnullarum sororum circa modum agendi Commissariae durante munere haud pares sunt legitimitati eiusdem nominationis inficiendae.
Cf. maximae decreti Congressus sub prot. n. 47546/13 CA atque decreti definitivi sub prot. n. 47546/13 CA.
1. Con la nomina di una Commissaria Pontificia non si mette in discussione la legittimità della elezione della Rev.ma Moderatrice Suprema, della Vicaria generale, della Segretaria generale e del Consiglio; infatti rimedio all’invalida elezione è la dichiarazione di nullità, alla illegittima elezione, poi, la negazione della conferma o la rescissione dell’elezione o la rimozione del governo illegittimamente eletto, e la convocazione di una nuova elezione.
2. Secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica per la nomina della Commissaria di un Istituto religioso è sufficiente una giusta causa: cf. art. 107 Cost. Ap. Pastor bonus; i decreti del Congresso prot. nn. 45703/11 CA; 37437/05 CA; 41422/08CA; 42791/10 CA; 44577/10 CA; 44847/10 CA; 45064/11 CA; il decreto del Segretario prot. n. 44309/10 CA (nel caso, tra le cause si annoverano l’abuso di autorità da parte della fondatrice; irregolarità nella amministrazione dei beni; la divisione nell’istituto e l’uscita dal medesimo di più suore).
3. Le lamentele di più suore circa il modo di agire della Commissaria nell’esercizio del suo ufficio non possono in grado di costituire causa di illegittimità della sua nomina.
Cf. massime del decreto del Congresso nel prot. n. 47546/13 CA e del decreto definitivo nel prot. n. 47546/13 CA.
 tedesco - francese
Commenti J. Fürnkranz, Diözesanbischof und Apostolischer Stuhl als Obere von Ordensinstituten diözesanen Rechts. Kommentar zu den Entscheidungen der Apostolischen Signatur in den Fällen Prot. N. 47546/13 CA und Prot. N. 54519/19 CA, Periodica 112 (2023) 135-160.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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