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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 20.06.1992, Prot. N. 22036/90 CA


Parte attrice D.dus X et Y
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Suppressionis paroeciae [et reductionis ecclesiae in usum profanum]
coram Fagiolo
Pubblicazione ME 135 (2020) 57-68
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Traduzioni angl., ME 135 (2020) 68-80
Contenuto Non constare de defectu legitimationis activae aliusve praesuppositi recursus.
Constare de violatione legis in procedendo quoad suppressionem paroeciae et recuctionem ecclesiae in usum profanum.
Ecclesiam paroecialem restituendam esse ad statum quo ante.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 127 § 2, n. 2; 214; 224-231; 500 § 2; 515 § 1; 515 § 2; 516 § 2; 519; 528; 529 § 2; 532; 536; 537; 540 §§ 1-2; 1222
Concilium Vaticanum II SC 42; AA 10; AA 17; AG 41
Massime
1. Christifideles legitimatione activa gaudent recursum proponendi adversus suppressionem paroeciae; nam communitas paroecialis seu paroecia est ordinaria ecclesiastica structura quae modo directo et proprio animarum curam offert et in qua iura et munera christifidelium (cf. cann. 224-231) exercentur (cf. praesertim cann. 515, § 1; 516, § 2; 519; 528; 529, § 2): 1) Can. 515, § l naturam specificans paroeciae eius momentum et pondus in communitate ecclesiali clare patefacit; 2) Concilium Vaticanum II magnum tribuit paroeciae momentum et pondus (cf. SC 42; AA 10; AG 41; AA 17); 3) Codex ipse, Concilii Vaticani II propositiones et vota apte accipiens, statuit christifideles posse suam habere «participationem in exercitio curae pastoralis paroeciae» (can. 517, § 2); immo tum pastorale consilium (can. 536), tum consilium a rebus oeconomicis (can. 537) in paroecia constituta, praeseferunt naturam laicalem. Ideo negari nequit in casu suppressionis paroeciae verum legitimumque "interesse", quod naturam praesefert personalem, directam et actualem quodque lex necessario tueri debet praesertim cum paroecia est in periculo suppressionis.
2. Quoad consilium presbyterale essentiale est bene perpendere: a) an consilium sufficienter convocatum fuerit; b) an sufficienter auditum fuerit, antequam Episcopus suam decisionem patefecisset (cf. cann., simul collati, 500, § 2; 127, §§ 1 et 2). Quae omnia in casu insufficientia habentur si, ut ita dicamus, “consilium audivit Episcopum circa propositam paroeciae suppressionem, sed Episcopus non audivit consilium” (nam in casu apparet votum consultivum consilii petitum non esse, sed eidem notitias datas esse de paroecia supprimenda).
3. De ecclesia paroeciali, in casu suppressionis paroeciae, can. 1222 cavet. Stricte rem examini subiciendo, ius ad formam vitae christianae de qua in can. 214 vinculatum non est directe cum quadam determinata ecclesia paroeciali vel aede sacra, sed clare patet suppressionem paroeciae et ecclesiae paroecialis reductionem in usum profanum grave detrimentum vitae christianae afferre posse.
1. I fedeli godono della legittimazione attiva a proporre ricorso contro la soppressione della parrocchia; infatti la comunità parrocchiale o parrocchia è la struttura ecclesiastica ordinaria che offre la cura delle anime in modo diretto e proprio e nella quale i diritti e i compiti dei fedeli (cf. cann. 224-231) si esercitano (cf. soprattutto cann. 515, § 1; 516, § 2; 519; 528; 529, § 2): 1) il can. 515, § l, che specifica la natura della parrocchia, manifesta chiaramente l’importanza e la gravità della parrocchia nella comunità ecclesiale; 2) Il concilio Vaticano II attribuisce grande importanza e gravità alla parrocchia (cf. SC 42; AA 10; AG 41; AA 17); 3) Lo stesso Codice, recependo adeguatamente le proposte e i desideri del concilio Vaticano II, ha stabilito che i fedeli possano avere una loro «partecipazione nell’esercizio della cura pastorale della parrocchia» (can. 517, § 2); e in più hanno natura laicale sia il consiglio pastorale (can. 536), sia il consiglio per gli affari economici (can. 537). Perciò non si può negare nel caso della soppressione della parrocchia un vero e legittimo interesse, avente natura personale, diretta e attuale e che la legge necessariamente deve garantire soprattutto se la parrocchia è in pericolo di essere soppressa.
2. Quanto al consiglio presbiterale è essenziale considerare bene: a) se il consiglio sia stato convocato in forma sufficiente; b) se sia stato udito in forma sufficiente, prima che il Vescovo prendesse la sua decisione (cf. i canoni, insieme considerati, 500, § 2; 127, §§ 1 et 2). Il che nel caso è da considerare insufficiente se, per così dire, “il consiglio ha ascoltato il Vescovo sulla proposta di soppressione della parrocchia, ma il Vescovo non ha ascoltato il consiglio” (nel caso, infatti, è chiaro che non è stato chiesto il parere del consiglio, ma gli sono state date notizie sulla parrocchia da sopprimere).
3. Il can. 1222 provvede alla chiesa parrocchiale, in caso di soppressione della parrocchia. Strettamente il diritto al proprio metodo di vita cristiana di cui al can. 214 non è direttamente legato a una determinata chiesa parrocchiale o edificio sacro, ma appare chiaramente che la soppressione della parrocchia e la riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale possono comportare un grave danno per la vita cristiana.
Commenti C. Begus, Commento - Note - Il principio di proporzionalità e i vizi in procedendo nel diritto amministrativo canonico, ME 135 (2020) 89-97.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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