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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 30.11.2002, Prot. N. 32220/01 CA


Parte attrice D.nus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Suppressionis paroeciae
coram Cacciavillan
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2002, p. 850.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 515 § 2
NS Art. 55; Art. 57 § 3
Massime
1. Nullo modo requiritur ut formale decretum, quo paroecia supprimitur, consilio pastorali paroeciali vel ipsis paroecianis notificetur. Decisio, ceterum, iam antea publice divulgata erat et ab iisdem sine ullo dubio cognita (in casu, praeterea, parochus, ante exsecutionem decreti, non amplius eius habebat curam).
2. Can. 515, § 2 minime requirit ipsius paroeciae supprimendae interventum in casu.
3. Assertus defectus iustae causae, ad suppressionem paroeciae quod attinet, nullatenus probatur ex eiusdem asserta bona condicione, cum suppressio etiam respicere possit paroeciam quae est in bona condicione. Eiusmodi enim in casibus res haud consideranda est attenta sola condicione paroeciae supprimendae, verum etiam condicione totius dioeceseos vel alicuius eiusdem partis.
4. Requiritur, utique, aliquod gravamen ut quis legitimatione gaudeat ad recurrendum contra suppressionem suae paroeciae, sed illud gravamen nequit ullo modo confundi cum violatione legis. Patet, enim, unamquamque suppressionem paroeciae facile aliquod incommodum pro eis paroecianis secumferre (in casu agebatur de distantia inter paroecias).
5. Allata dubia circa rationes in decernenda suppressione paroeciae ab Ordinario habitas insinuant sed non probant, id est non demonstrant ullum nexum inter suppressionem paroeciae et facta denuntiata.
1. Non si richiede per niente che il formale decreto con il quale la parrocchia è soppressa sia notificato al consiglio pastorale parrocchiale o agli stessi parrocchiani. La decisione peraltro era stata divulgata pubblicamente già prima e senza dubbio conosciuta dagli stessi (nel caso, poi, il parroco già prima dell’esecuzione del decreto, non aveva la cura della medesima).
2. Il can. 515, § 2 non richiede per nulla l’intervento della stessa parrocchia da sopprimere nel caso.
3. L’asserita mancanza di una giusta causa per la soppressione di una parrocchia non si prova per nulla a partire dalla sua buona asserita condizione, dal momento che la soppressione può anche riguardare una parrocchia in buona condizione. Infatti in questi casi non si deve considerare la cosa solo guardando alla condizione della parrocchia da sopprimere, ma anche alla condizione di tutta la diocesi o di una sua parte.
4. Si richiede certamente un certo gravame perché qualcuno goda della legittimazione a ricorrere contro la soppressione della sua parrocchia, ma quel gravame non può in alcun modo essere confuso con la violazione della legge. È evidente, infatti, che ogni soppressione di parrocchia facilmente comporta un qualche incomodo per quei parrocchiani (nel caso si trattava della distanza tra parrocchie).
5. I dubbi addotti sulle ragioni che l’Ordinario ha avuto per decidere la soppressione della parrocchia, insinuano, ma non provano, cioè non dimostrano un nesso tra la soppressione della parrocchia e i fatti denunciati.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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