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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 30.11.2002, Prot. N. 31208/00 CA


Parte attrice D.nus X et alii
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Reductionis ecclesiae paroecialis SS. Cordis Jesu in Geleen ad usum profanum
coram Doran
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2002, p. 850.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 127; 1214; 1222 § 2
Massime
1. Ecclesia in canone 1214 praecise definitur: «Ecclesia nomine intelligitur aedes sacra divino cultui destinata, ad quam fidelibus ius est adeundi ad divinum cultum praesertim publice exercendum». Ubi ergo deficit aedificium cultui destinatum, vel ubi deest ius fidelium adeundi ad praefatum aedificium ut ibi cultum exerceant, non habetur ecclesia sensu a sacris canonibus intellecta (in casu institutum religiosum, dominus aedificii in usum paroeciae concessi, iam legitime id vendiderat).
2. Can. 1222, § 2 requirit consensum illorum qui in ecclesia reducenda iura vindicant. Proculdubio institutum religiosum, quatenus aedificii dominus, ius vindicabat proprietatis, at constat ipsos legitimos superiores ab Episcopo petivisse saecularizationem ecclesiae.
3. Quoad consensum paroecianorum, ex mero facto quod sunt paroeciani non oritur iis ius ad consentiendum de quo in canone 1222, § 2. Quinimmo, cum a competenti Curiae Romanae Dicasterio confirmatum esset reductionis decretum, paroeciani ius aedificium ecclesiae adeundi iam amiserant, quare iuxta canonem 1214 nec amplius agebatur de ecclesia sensu canonico intellecta.
1. Nel canone 1214 si definisce con precisione la chiesa: «Si intende con il nome di chiesa l’edificio sacro destinato al culto divino, nel quale è diritto dei fedeli entrare per esercitare il culto soprattutto pubblicamente». Se perciò viene meno l’edificio destinato al culto o se non si dia il diritto dei fedeli di accedere al menzionato edificio per esercitarvi il culto, non si dà chiesa intesa nel senso dei sacri canoni (nel caso l’istituto religioso, proprietario dell’edificio concesso in uso alla parrocchia, lo aveva già legittimamente venduto).
2. Il can. 1222, § 2 richiede il consenso di coloro che rivendicano diritti nella chiesa da ridurre. Senza dubbio l’istituto religioso, in quanto proprietario dell’edificio, rivendicava il diritto di proprietà, ma consta che furono gli stessi legittimi superiori che chiesero al vescovo la secolarizzazione della chiesa.
3. Quanto al consenso dei parrocchiani, dal mero fatto che sono parrocchiani, non sorge per loro il diritto a consentire di cui al can. 1222, § 2. Anzi, i parrocchiani avevano già perso il diritto di accedere all’edificio della chiesa quando il competente Dicastero della Curia Romana aveva confermato il decreto di riduzione, per cui secondo il can. 1214 non si trattava più neppure di una chiesa intesa in senso canonico.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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