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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 22.06.2002, Prot. N. 31375/00 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Amotionis a paroecia
coram Pompedda
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2002, p. 850.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 1634 § 1
NS Art. 116;  
LP Art. 74 § 1
Massime
1. Iuxta constantem Signaturae Apostolicae praxim si fit recursus ad Collegium adversus decretum reiectionis in Congressu latum, quaestio ad Collegium defertur in statu quo inveniebatur ante Congressum (cf. decretum in una Quebecen., Suppressionis consociationis, coram Gantin, 20 aprilis 1991, prot. n. 20012/88, n. 6). Illegitime, proinde, Patronus recurrentis conatus est aliquam inquisitionem proponere, ad evertendum factum aliunde ex actis certum, nempe de propositione recursus ad competens Curiae Romanae Dicasterium extra tempus utile, uti impugnatum Congressus decretum statuerat. Quin immo persuasio Rev.di recurrentis de non servatis terminis patet etiam ex facto instantiae porrectae ad remissionem in terminos obtinendam ex gratia Summi Pontificis: ceterum inania argumenta proposita ad evincendum obicem recurrentis (in nosocomio degentis) adducta atque indigitata serius fuere.
2. Quaestio an recursus ad Collegium contra decretum in Congressu latum proponi possit absque motivis, ordinis processualis academica nequaquam evadit: absonum enim apparet recurrere ad superiorem instantiam iurisdictionalem, quin insimul rationes adducantur, saltem ex critica instituta contra motiva decreti impugnati. Signatura Apostolica iam semel reiecit quemdam recursum, tantummodo quia haud fuerant adducta argumenta a recurrente: cf. decretum in una Ariminen., Nullitatis Matrimonii. Querelae nullitatis, coram Pompedda, 15 decembris 2001, prot. n. 31773/00 CG, nn. 4-8); argumenta illuc exposita, congrua congruis referendo, etiam in causis contentiosis administrativis tenent.
3. Quoad consilium SS.mo praestandum circa petitam gratiam restitutionis in terminos ratio habenda est causae adiunctorum ne gratia forte concessa quid iustitia et publica administratio requirit collidat.
1. Secondo la costante prassi della Segnatura Apostolica se si fa ricorso al Collegio contro il decreto di rigetto emanato in Congresso, la questione si deferisce al Collegio nello stato nel quale si trovava prima del Congresso (cf. il decreto in una Quebecen., Suppressionis consociationis, coram Gantin, 20 aprile 1991, prot. n. 20012/88, n. 6). Illegittimamente, perciò, il patrono del ricorrente ha tentato di proporre una indagine, per rovesciare un fatto che dagli atti da altra fonte [è] certo, ossia sulla proposizione fuori del tempo utile del ricorso al competente Dicastero della Curia Romana, come aveva stabilito il decreto del Congresso impugnato. Che anzi la convinzione del Rev.do ricorrente di non aver osservato i termini è chiara anche dalla istanza di essere rimesso in termini per grazia del Sommo Pontefice: del resto furono tardivamente addotti e indicati gli argomenti inutili a dimostrare l’impedimento del ricorrente (ricoverato in ospedale).
2. La questione se il ricorso al Collegio contro il decreto emanato in Congresso possa essere proposto senza motivi, non risulta assolutamente una questione accademica di ordine processuale: appare infatti assurdo ricorrere alla superiore istanza giurisdizionale senza addurre insieme delle ragioni, almeno in ragione di una critica rivolta contro i motivi del decreto impugnato. La Segnatura Apostolica già una volta ha rigettato un ricorso, solo perché non erano stati addotti motivi dal ricorrente: cf. decreto in una Ariminen., Nullitatis Matrimonii. Querelae nullitatis, coram Pompedda, 15 dicembre 2001, prot. n. 31773/00 CG, nn. 4-8); gli argomenti là esposti sono validi, fatte le debite proporzioni, anche nelle cause contenzioso amministrative.
3. Quanto al consiglio da rivolgere al Sommo Pontefice in merito alla grazia delle restituzione nei termini, si devono considerare le circostanze della causa perché la grazia eventualmente concessa non collida con le esigenze della giustizia e della pubblica amministrazione.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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