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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 22.06.2002, Prot. N. 30447/99 CA


Parte attrice X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Iurium
coram Echevarría Rodríguez
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2002, p. 850.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 54 § 2; 1734 §§ 1-2
Massime
1. Quid et intra quos temporis terminos agere debeat qui se actu administrativo singulari gravatum esse contendat, praesupposita nempe recursus, minime consideranda sunt utpote merae formalitates; nam, ut recte animadvertit competens Curiae Romanae Dicasterium, «las normas de procedimiento tutelan los intereses de las dos partes en conflicto».
2. Rev.mus recurrens, qui iuris canonici imperitus dici nequit, nam munere functus est cancellarii atque assessoris de re legali in Curia, absente Ordinario, Nuntium Apostolicum adivit, qui quidem non est decreti auctor a quo petere debuisset decreti revocationem vel emendationem. Quapropter competens Curiae Romanae Dicasterium recte recursum hierarchicum reiecit ob omissam vel saltem sero propositam remonstrationem coram decreti auctorem.
3. Decretum legitime intimatum habetur si cum partium Patronis communicetur, quamvis eius notitia ad Recurrentem serius perveniat.
1. Che cosa ed entro quali termini temporali debba agire chi affermi di essere danneggiato da un atto amministrativo, ossia i presupposti del ricorso, non sono per nulla da considerare mere formalità; infatti, come rettamente osserva il competente Dicastero della Curia Romana, «le norme del procedimento tutelano gli interessi delle due parti in conflitto».
2. Il Rev.mo ricorrente, che non può dirsi inesperto di diritto canonico, dato che in curia ha svolto l’ufficio di cancelliere e di assessore in materia legale, mentre era assente l’Ordinario, si rivolse al Nunzio Apostolico, che proprio non è l’autore del decreto dal quale avrebbe dovuto chiedere la revoca o la correzione del decreto. Per questo il competente Dicastero della Curia Romana ha correttamente rigettato il ricorso gerarchico a motivo della omessa o almeno tardiva proposizione della rimostranza all’autore del decreto.
3. Un decreto si ha per legittimamente intimato quando è comunicato ai patroni delle parti, anche se la sua conoscenza pervenga più tardi al ricorrente.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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