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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 28.06.2003, Prot. N. 30315/99 CA


Parte attrice «Compagnia Evaristiani del Sacro Cuore»
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Iurium
coram Coccopalmerio
Pubblicazione IE 36 (2024) 195-210
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Traduzioni it., IE 36 (2024) 195-210
Contenuto Constare de violatione legis in decernendo.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2003, p. 840.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 122; 361; 590; 732; 1256; 1273; 1299 § 2; 1310 § 1; 1310 § 3
[CIC17] 673; 685-686;  
Const. Apost. Pastor bonus art. 98; art. 108 § 1
Massime
1. Canones 1256 et 1273, iuxta doctrinam admodum praevalentem, potestatem uni Romano Pontifici agnoscunt bona patrimonialia auferendi et alteri dandi absque causa et compensatione, i.e. veluti potestatem, quae domino competat.
2. Quae autem potestas haud competit Curiae Romanae Dicasteriis quia:
a) canones praecitati accuratius de Romano Pontifice mentionem faciunt, non autem de Apostolica Sede vel Sancta Sede (cf. can. 361);
b) potestas ab altero auferendi et alteri dandi absque causa et compensatione Romano Pontifici competit vi primatus iurisdictionis, vi potestatis scilicet quae proprie et directe Romano Pontifici inhaeret, cuius delegatio vel demandatio, si id fieri potest, saltem explicite et expressis verbis constare debet;
c) potestas ab altero auferendi et alteri dandi absque causa et compensatione, etsi in primatu iurisdictionis fundata (cf can. 1273), ad Romanum Pontificem pertinet veluti “quasi-dominum” bonorum omnium ecclesiasticorum; quae condicio communicata non est cum competente Curiae Romanae Dicasterio, quod tantum in potestate exsecutiva vices gerit Romani Pontificis;
d) articuli 108, § 1 const. apost. Pastor bonus praescriptum competenti Curiae Romanae Dicasterio competentiam agnoscit quoad bonorum administrationem, at administrationis notio, etiam sensu lato sumpta, usque ad proprietatis ablationem seu translationem extendi nequit (cf. etiam art. 98 eiusdem constitutionis apostolicae).
3. Iusta et necessaria causa de qua in can. 1310, praesertim sub §§ 1 et 3 non datur si transferendum dominium bonorum necessarium non evadat ad apostolatum Societatis, qui per usum vel usufructum eorundem bonorum exerceri potest.
4. Si competens Curiae Romanae Dicasterium translationem ipsius iuris proprietatis directe et per se peragere non potest, nec ipsum vi oboedientiae imponere potest ut eadem translatio per acta civiliter peragenda obtineatur.
1. I canoni 1256 et 1273, secondo la dottrina assolutamente prevalente, riconoscono la potestà del solo Romano Pontefice di sottrarre la proprietà ad un soggetto e di attribuirla ad un altro senza causa e senza compensazione, ossia come la potestà che competa al proprietario.
2. Questa potestà però non compete ai Dicasteri della Curia Romana perché:
a) i canoni precitati fanno in modo alquanto accurato menzione del Romano Pontefice, non invece della Sede Apostolica o della Santa Sede (cf. can. 361);
b) la potestà di sottrarre la proprietà ad un soggetto e di attribuirla ad un altro senza causa e senza compensazione compete al Romano Pontefice in forza del primato di giurisdizione, ossia in forza della potestà che inerisce propriamente e direttamente al Romano Pontefice e la cui delega o commissione, sempre che si possa fare, deve constare almeno esplicitamente ed espressamente;
c) la potestà di sottrarre la proprietà ad un soggetto e di attribuirla ad un altro senza causa e senza compensazione, anche se fondata sul primato di giurisdizione (cf can. 1273), appartiene al Romano Pontefice come a un “quasi-proprietario” di tutti i beni ecclesiastici; e questa condizione non si comunica al competente Dicastero della Curia Romana, che è vicario del Romano Pontefice solo nella potestà esecutiva;
d) il prescritto dell’art. 108, § 1 della costituzione apostolica Pastor bonus riconosce al competente Dicastero della Curia Romana la competenza quanto all’amministrazione dei beni, ma la nozione di amministrazione, anche presa in senso largo, non si può estendere fino alla perdita e al trasferimento di proprietà (cf. anche l’art. 98 della medesima costituzione apostolica).
3. Non si dà la giusta e necessaria causa di cui al can. 1310, soprattutto §§ 1 et 3, se il trasferimento di proprietà dei beni non sia necessario per l’apostolato di una società, il quale apostolato può essere esercitato con l’uso o l’usufrutto dei medesimi beni.
4. Se il competente Dicastero della Curia Romana non può direttamente e per se attuare il trasferimento dello stesso diritto di proprietà, non può neppure il medesimo Dicastero imporre per obbedienza che il medesimo trasferimento avvenga attraverso atti civilmente validi.
Commenti F. Vecchi, «Evoluzioni ecclesiologiche e permanenza del primato di regime nel Romano Pontefice, ’supremo amministratore dei beni ecclesiali’», IE 36 (2024) 211-225

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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