Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEONorme extra-codicialiRisposte della Sede ApostolicaDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenzaAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 04.12.2004, Prot. N. 33553/02 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Compensationis damni Instituto religioso tradendae
coram Cacciavillan
Contenuto Non constare de violatione legis in procedendo vel in decernendo
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2004, p. 785.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 16 § 3; 19; 600; 668 § 3; 1296
Massime
1. Si de transactione, uti modo quo sodalis bona instituto acquirit, deest expressum legis sive universalis et particularis praescriptum aut consuetudo, quaestio solvenda est ratione habita naturae causae civilis ex qua transactio scatet.
2. Si in causa civili petitur reparatio damnorum ob amissionem quaestuum quos sodalis propria industria pro Instituto acquirere potuisset, eatenus pecunia per transactionem obtenta Instituto acquisita est.
3. Si in causa civili vindicatur assertum damnum in ipsam sodalis personam illatum propter animi perturbationem atque sodalis diffamationem, distinctio habenda est inter ea iura quae personae semper inhaerent et ea quibus quis renuntiat per professionem religiosam, ita ut distingui debeat inter ius dignitatem humanam propriam vindicandi et ius libere disponendi de bonis temporalibus obtentis per talem vindicationem seu ad compensanda damna spiritualia. Per votum paupertatis sodalis non renuntiat bonis spiritualibus utpote bonae famae. Si concessa fuisset reparatio damnorum in re, v.g. per publicam declarationem vel excusationem ex parte diffamantium, haec reparatio bonae famae procul dubio ad ipsum sodalem pertineret. Sed non licet inde concludi compensationem damnorum spiritualium (v.g. laesionis bonae famae) per solutionem bonorum temporalium (scil. summae pecuniae) eodem modo pertractandam esse (in casu relatio instituitur ad responsionem in re simili die 16 martii 1922 latam).
1. Se circa la transazione, quale modo con il quale un sodale acquisisce beni all’istituto, manca un espresso prescritto della legge universale o particolare oppure una consuetudine, la questione si deve risolvere tenendo conto della natura della causa civile dalla quale la transazione scaturisce.
2. Se nella causa civile è richiesta la riparazione dei danni per la perdita dei salari che il sodale con la propria industriosità avrebbe potuto acquisire per l’istituto, il denaro ottenuto per questo attraverso la transazione è acquisito all’istituto.
3. Se nella causa civile si rivendica un asserito danno inferto alla stessa persona del sodale per le sofferenze emotive e per la diffamazione del sodale, si deve distinguere tra quei diritti che ineriscono sempre alla persona e i diritti ai quali si rinuncia per la professione religiosa, così che si debba distinguere tra il diritto alla rivendicazione della propria dignità umana e il diritti di disporre liberamente dei beni patrimoniali ottenuti a motivo di tale rivendicazione ossia in compensazione di danni spirituali. Con il voto di povertà il sodale non rinuncia ai beni spirituali, come la buona fama. Se fosse stata concessa la riparazione dei danni occorsi attraverso, per esempio, una dichiarazione pubblica o pubbliche scuse da parte dei diffamatori, questa riparazione della buona fama senza dubbio apparterrebbe allo stesso sodale. Da questo non si può legittimamente dedurre che si debba trattare allo stesso modo la compensazione dei danni spirituali (come la lesione della buona fama) con il pagamento di beni patrimoniali (come una somma di denaro)(nel caso si istituisce una referenza ad una risposta data in materia simile il 16 marzo 1922).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

Collegamento a questa pagina: https://www.iuscangreg.it/stsa?id=325&lang=IT