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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 04.12.2004, Prot. N. 30041-B/99 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Discessus elapsis votis temporariis et nullitatis professionis perpetuae
coram Coccopalmerio
Pubblicazione J 81 (2025) 385-409.
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Traduzioni angl., J 81 (2025) 385-409.
Contenuto Constare de violatione legis in procedendo et in decernendo. Et ad mentem.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2004, p. 785.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 6 § 2; 10; 656, n. 3; 656, n. 4; 656, n. 5; 658
Massime
1. Professione religiosa sollemni bis successive emissa, liquet evidenter unam tantum professionem sollemnem posse esse validam. Aliis verbis: si prior professio sollemnis erat valida, altera nonnisi sollemnis iteratio professionis iam antea peractae habenda est. Qua de re validitas prioris professionis sollemnis praesumenda est, donec contrarium probetur.
2. Praetermissa quaestione utrum, necne, competens Curiae Romanae Dicasterium, praeter praescripta cann. 656 et 658, gravissima de ratione, in casu exceptionali et decreto motivis suffulto, suspensioni professionis perpetuae vel admissionis ad eandem per actum administrativum clausulam irritantem vel inhabilitantem addere possit, professio sollemnis emissa certo valida habenda est nonobstante suspensione, quae eiusmodi expressam clausulam haud praeseferat.
1. Emessa due volte, una dopo l’altra, la professione religiosa solenne, è evidente che una sola professione può essere valida. Ossia: se la prima professione solenne era valida, l’altra non può essere considerata che una solenne ripetizione della professione già prima emessa. Così la validità della prima professione solenne è da presumere, finché non si prova il contrario.
2. Prescindendo dalla questione se il competente Dicastero della Curia Romana possa, oltre ai prescritti dei cann. 656 et 658, per una gravissima ragione, in un caso eccezionale e con decreto motivato, aggiungere alla sospensione di una professione perpetua o dell’ammissione alla stessa con un atto amministrativo la clausola irritante o inabilitante, la professione solenne emessa è certamente valida nonostante la sospensione se non è provvista della menzionata espressa clausola.
Commenti J.C. Kozlowski, «Brief Note on a Definitive Sentence from the Apostolic Signatura Deciding a Recourse Against a Decree Nullifying a Perpetual Profession», J 81 (2025) 410-419.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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