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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 04.12.2004, Prot. N. 30041-C/99 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Amotionis et translationis temporaneae
coram Coccopalmerio
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2004, p. 785.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 51; 1735
Massime
1. Mandatum Patrono collatum ad patrocinium apud competens Curiae Romanae Dicasterium et Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal exercendum nondum est recursus propositus, quippe qui terminos ad recurrendum interrumpat.
2. Nec recursus ad Signaturam Apostolicam sero propositus, id est extra terminum peremptorium ad recurrendum iure statutum, haberi potest ut confirmationem intentionis recurrendi in mandato Patrono collato expressae. Nam intentio recurrendi non est recursus.
1. Il mandato conferito al Patrono perché patrocini presso il competente Dicastero della Curia Romana e il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica non è ancora il ricorso proposto, ossia il ricorso che interrompa i termini per ricorrere.
2. E neppure il ricorso proposto alla Segnatura Apostolica in ritardo, ossia oltre il termine perentorio stabilito dal diritto per ricorrere, si può considerare conferma dell’intenzione di ricorrere espressa nel mandato conferito al Patrono. L’intenzione di ricorrere non è un ricorso.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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