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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 08.10.2019, Prot. N. 53235/17 CA


Parte attrice D.nus Y
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Ecclesiae X adaperiendae
coram Mamberti
Pubblicazione Periodica 111 (2022) 306-318
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Traduzioni it., Periodica 111 (2022) 307-319
Contenuto Constare de violatione legis in procedendo et in decernendo; ecclesiam aperiendam esse.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 48; 51; 57 § 1; 57 § 2; 1222 § 2; 1219; 1737 § 2
Lex propria Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis art. 90
Massime
1. Iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam clausura definitiva ecclesiae cum eius reductione in usum profanum aequiparatur. Qua ob rem ii quorum interest exemplar petere possunt decreti, quo ecclesia clausa ad usum profanum reducta est, ita ut idem ad normam iuris impugnare valeant.
2. Ecclesia definitive clausa absque decreto quo eadem ad usum profanum reducitur, ii quorum interest decisio clausurae impugnare possunt necnon adapertionem eiusdem ecclesiae petere.
3. Definitiva ecclesiae clausura iis quorum interest haud tollit facultatem recurrendi adversus decretum, tandem latum vel editum, quo ecclesia clausa ad usum profanum ab Episcopo ad normam can. 1222, § 2 reducitur. Prorsus dedecet clausuram ecclesiae illegitime (id est absque decreto) peractam ex una parte auctoritati ecclesiasticae favere, quippe quae sese ab obligatione servandi proceduram, de qua in can. 1222, § 2 et emittendi decretum subtrahere possit, et ex altera parte fidelibus, quorum interest, nocere, si clausura sine ullo decreto peracta decem diebus inutiliter elapsis legitima fieret eiusdemque aperitio non amplius peti possit.
Cf. etiam maximae decreti Secretarii sub prot. n. 53235/17 CA et decreti Congressus sub prot. n. 53235/17 CA.
1. Secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica la chiusura definitiva di una chiesa è equiparata alla sua riduzione a uso profano. Per tale ragione chi ne ha interesse può richiedere il decreto di riduzione a uso profano della chiesa chiusa onde poterlo impugnare a norma del diritto.
2. A fronte della chiusura definitiva di una chiesa senza che sia stato emanato alcun decreto di riduzione a uso profano della medesima chiesa, chi ne ha interesse può impugnare la decisione di chiusura e chiedere la riapertura della chiesa.
3. La chiusura definitiva di una chiesa non toglie la facoltà di chi ne ha interesse di provocare avverso il decreto, quando sarà emanato o almeno edito, con il quale la chiesa chiusa si riduce a uso profano da parte del vescovo a norma del can. 1222 § 2. È profondamente ingiusto che la chiusura di una chiesa illegittimamente messa in atto (senza decreto alcuno) favorisca da una parte l’autorità ecclesiastica, consentendole di sottrarsi all’osservanza della procedura di cui al can. 1222 §2 e all’emissione del relativo decreto, e dall’altra parte nuoccia ai fedeli che hanno interesse, se la chiusura messa in atto senza alcun decreto, trascorsi inutilmente dieci giorni, divenisse legittima e neppure si potesse più chiederne la riapertura.
Cf. anche le massime del decreto del Segretario nel prot. n. 53235/17 CA e del decreto del Congresso nel prot. n. 53235/17 CA
 tedesco - francese
Commenti G.P. Montini, «I diritti dei fedeli di fronte all’autorità ecclesiastica che procede per vie di fatto», Periodica 111 (2022) 321-341

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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