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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 21.05.2011, Prot. N. 42278/09 CA


Parte attrice D.na X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Reductionis ecclesiae in usum profanum
coram Burke
Pubblicazione Apoll 85 (2012) 427-431
J 73 (2013) 610-616
W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 307-316
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Traduzioni angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 307-316; J 73 (2013) 611-617
it., Apoll 85 (2012) 431-435
Contenuto Non constat de violatione legis.
Note Cf. decisione del Congresso, prot. n. 48568/13 CA, 30 maggio 2014.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 515 § 2; 1222 § 2
Massime
1. Norma canonica exigit ut iudicium Episcopi de ecclesia in usum profanum redigenda fundamento obiectivo, scilicet causa gravi, innitatur. Distinguendae proinde sunt causa ad paroeciam supprimendam et causa ad ecclesiam in usum profanum redigendam. Penuria sacerdotum esse potest causa ad paroeciam supprimendam, sed minime ad ecclesiam in usum profanum redigendam.
2. Secundum suam propriam competentiam Signatura Apostolica videt solummodo an constet ex actis decisionem Exc.mi Episcopi minime arbitrariam, seu in casu causa gravi deficiente, fuisse.
3. Detrimentum ob defectum ecclesiae paroecialis dari potest solummodo si, hoc facto, necessitates spirituales fidelium haud servantur (in casu reductio ecclesiae paroecialis in usum profanum paucis diebus paroeciae suppressionem antecesserat).
4. Detrimentum boni animarum, de quo in can. 1222, § 2, non oritur ex facto quod decretum reductionis ecclesiae in usum profanum aliquibus paroecianis inopportunum videatur vel etiam illegitimum.
1. La norma canonica richiede che il giudizio del Vescovo sulla chiesa da ridurre ad uso profano si regga su un fondamento oggettivo, ossia su una causa grave. Sono pertanto da distinguere la causa per sopprimere una parrocchia e la causa per ridurre una chiesa ad uso profano. La penuria di sacerdoti può essere causa per la soppressione, ma non può essere assolutamente causa per ridurre una chiesa ad uso profano.
2. Secondo la propria competenza la Segnatura giudica solamente se consti dagli atti che la decisione del Vescovo non è stata assolutamente arbitraria, ossia mancante di una causa grave.
3. Il detrimento derivante dalla mancanza della chiesa parrocchiale si dà solo se, per questo fatto, le necessità spirituali dei fedeli non sono state assolte (nel caso la riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale aveva preceduto, di pochi giorni, la soppressione della parrocchia).
4. Il detrimento del bene delle anime, di cui al can. 1222, § 2, non sorge dal fatto che il decreto di riduzione della chiesa ad uso profano sembri ad alcuni fedeli inopportuno o addirittura anche illegittimo.
 francese
Commenti C. Begus, «Adnotationes in Decreta», Apoll 85 (2012) 445-464
K. Martens, «Brief Note Regarding the Reconfiguration of Parishes and the Relegation of Churches to Profane Use», J 73 (2013) 626-643.
É. Besson, «Aperçu de la jurisprudence de la Signature Apostolique: à propos des décisions en matière de contentieux administratif», AC 57 (2016) 175-177.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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