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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Praefecti del 11.03.2004, Prot. N. 30265/99 CA


Parte attrice Rev. Soror X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Dimissionis, Restitutionis in integrum
Pubblicazione IE 34 (2022) 273-276
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Traduzioni it., IE 34 (2022) 273-276
Contenuto Sententia definitiva, pendente processu restitutionis in integrum, suam integram vim exserit.
Note Cf. sententia 15.12.2001; decreta 30.10.2003; 17.11.2004
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 701; 1647
Normae Speciales art. 109, n. 5; art. 116
Massime
1. Iudex decernere potest ut sententia exsecutioni demandetur, adversus quam petitio restitutionis in integrum porrecta est (in casu exsecutio sententiae declaratur seu decernitur ex eo quod recursus ad Collegium propositus est nullo argumento oblato adversus decretum quo Congressus petitionem restitutionis in integrum reiecerat).
2. Sententia ad exsecutionem mandata, qua dimissio ab instituto religioso decreta est, sodalis, cessatis votis, tenetur ad congruum mandatum Patrono conferendum necnon ad cautionem pro expensis processualibus solvendam.
1. Il giudice può decidere che una sentenza contro la quale è stata presentata domanda di restitutio in integrum sia mandata ad esecuzione (nel casi si dichiara o decide l’esecuzione della sentenza in quanto senza presentare alcun argomento è stato presentato ricorso al Collegio contro il decreto del Congresso che aveva rigettato la domanda di restitutio in integrum).
2. Mandata ad esecuzione la sentenza, con la quale è stata decisa la dimissione dall’istituto religioso, il sodale, cessati i voti, è tenuto a conferire un congruo mandato al Patrono e a pagare la cauzione per le spese processuali.
Commenti G. Parise, «Dimissione dall’istituto religioso ob alias graves causas (can. 696 § 1) ed istanza di restitutio in integrum», IE 34 (2022) 279-306

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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