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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 16.04.2015, Prot. N. 48233/13 CA


Parte attrice D.nus X
Parte convenuta Pontificium Consilium pro Laicis
Oggetto De quibusdam vetitis impositis
Contenuto Reiectionem in limine confirmandam esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2015, p. 786.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 220; 1223; 1739
Massime
1. Primo et per se apud Signaturam Apostolicam actus competentis Curiae Romanae Dicasterii impugnatur.
2. Iuxta probatam communemque Signaturae Apostolicae iurisprudentiam Superior hierarchicus in recursu expendendo quae desunt actui impugnato sua decisione complere potest.
3. Per morem etsi diuturnum oratorium adeundi nondum ius (ac proinde nec consuetudo) inducitur idem absque competentis Superioris consensu adeundi.
4. Actu illegitimo haud declarato, laesio bonae famae non habetur, quippe quae ad normam canonis tantum illegitime evenire potest.
1. Presso la Segnatura Apostolica è impugnato primariamente e propriamente l’atto del competente Dicastero della Curia Romana.
2. Secondo la provata e comune giurisprudenza della Segnatura Apostolica il Superiore gerarchico può con la sua decisione completare nella definizione del ricorso ciò che manca all’atto impugnato.
3. Attraverso la abitudine, anche prolungata, di accedere ad un oratorio non si induce ancora il diritto (e quindi neppure la consuetudine) di accedervi senza il consenso del competente Superiore.
4. Finché l’atto non è dichiarato illegittimo, non si ha lesione della buona fama, che appunto secondo la norma del diritto può avvenire solo illegittimamente.
 tedesco - francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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