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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Secretarii del 14.02.2013, Prot. N. 47418/12 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Amissionis officii parochi
Pubblicazione Ministerium Iustitiae II, 227-231
Traduzioni angl., Ministerium Iustitiae II, 227-231
Contenuto Recursus in limine reicitur.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 184 § 1; 186; 522; 538 § 1
Pontificia Commissio Decretis Concilii Vaticani II interpretandis Responsum II, 4, diei 11 ianuarii 1971
Massime
1. Iuxta communem Signaturae Apostolicae iurisprudentiam parochus ad tempus determinatum nominatus elapso tempore statuto modo tantum precario in illo officio permanet, adeo ut sufficiat intimatio ex parte Episcopi ad eius cessationem ab officio efficiendam (cf. decretum diei 15 iulii 2011, prot. n. 45669/11 CA).
2. Praeter iudicium de illegitimitate actus, non est Signaturae Apostolicae de merito causae videre.
Cf. etiam maximae prot. n. 47418/12 CA.
1. Secondo la comune giurisprudenza della Segnatura Apostolica un parroco nominato a tempo determinato, una volta cessato il tempo stabilito, permane nell’ufficio in modo solo precario, così che per farlo cessare dall’ufficio è sufficiente la notificazione da parte del Vescovo (cf. decreto del 15 luglio 2011, prot. n. 45669/11 CA).
2. Oltre al giudizio sulla illegittimità dell’atto, non compete alla Segnatura Apostolica di giudicare sul merito della causa.
Cf. anche le massime prot. n. 47418/12 CA.
 tedesco - francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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