Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEONorme extra-codicialiRisposte della Sede ApostolicaDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenzaAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 21.01.2015, Prot. N. 48760/14 CA


Parte attrice D.na X et alii
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Suppressionis paroeciae X et status ecclesiae
Pubblicazione W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 401-405; J 77 (2021) 212-216
Download
Traduzioni angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 401-405; J 77 (2021) 212-216
Contenuto Recursus reicitur
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 48; 515 § 2; 532; 562; 1220; 1276; 1279 § 1; 1284 § 2, n. 1
Massime
1. Quoties adversus reiectionem in limine a Secretario decretam recurratur, obiectum recursus ad Congressum tantum decretum eiusdem Secretarii considerandum est; quodsi nullum par adducatur argumentum ad rationes motivas in decreto Secretarii submovendas, ad rationes motivas in illo decreto expositas remittendum est.
2. Decretum, quo plures paroeciae supprimuntur, est singulare, si et quatenus de nova ordinatione paroeciarum singillatim indicatarum in loco singulari agitur.
3. Suppressa paroecia, eius ecclesia per se cessat esse paroecialis, sed utique manet ecclesia.
4. Ecclesia olim paroecialis in usu sacro manet sub ductu parochi, qui providere debet non tantum munditiae et decori ecclesiae, sed etiam, tamquam administrator bonorum, aedificium sacrum conservandum et tuendum aptis mediis curare tenetur sub vigilantia Episcopi dioecesani.
Cf. etiam maximae decreti Secretarii sub prot. n. 48760/14 CA
1. Qualora si ricorra contro il rigetto in limine deciso dal Segretario, oggetto del ricorso al Congresso si deve considerare solo il decreto del medesimo Segretario; che se poi non si adduca alcun valido argomento per scalfire le ragioni motive del decreto del Segretario, si deve rimettere alle ragioni motive esposte in quel decreto.
2. Il decreto con il quale si sopprimono più parrocchie è singolare se e per quanto si tratti della nuova configurazione di parrocchie indicate singolarmente in un unico luogo.
3. Soppressa la parrocchia, la sua chiesa per sé cessa di essere parrocchiale, ma in ogni modo resta chiesa.
4. La chiesa un tempo parrocchiale rimane nell’uso sacro sotto la direzione del parroco, che deve provvedere non solo alla pulizia e al decoro della chiesa, ma è tenuto anche, quale amministratore dei beni, a curare con mezzi adeguati la conservazione e la difesa dell’edificio sacro, sotto la vigilanza del vescovo diocesano.
Cf. pure le massime del decreto del Segretario nel prot. n. 48760/14 CA.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

Collegamento a questa pagina: https://www.iuscangreg.it/stsa?id=289&lang=IT