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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Secretarii del 20.05.2011, Prot. N. 45243/11 CA


Parte attrice D.na X et alii
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Suppressionis paroeciae X
Pubblicazione W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 339-344
Traduzioni angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 339-344
Contenuto Recursus reicitur
Note Cf. decretum Congressus 21.12.2011
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 48; 50; 51; 515 § 2
Massime
1. Ad normam can. 515, § 2 unius Episcopi dioecesani est paroecias supprimere, qui eas ne supprimat, nisi audito consilio presbyterali; antequam decretum suppressionis ferat, Episcopus necessarias notitias et probationes exquirat, atque, quantum fieri potest, eos audiat quorum iura laedi possint; quae iura acquisita haberi possunt v.g. ex actu fundationis vel contractus, sed probanda sunt; decretum suppressionis feratur, denique, saltem summarie expressis motivis; qua in re, «Episcopus dioecesanus ... iuxta suam prudentem discretionem procedere potest, exclusa vero arbitrarietate» (decreta Congressus diei 3 maii 2002, prot. nn. 33219/01 CA; 32220/01 CA); sufficit proinde iusta causa; qua in ratione perpendenda, non solum condicio paroeciae consideranda est, verum etiam totius dioecesis, ut totius dioecesis saluti animarum et quidem etiam in futuro, meliore quo fieri potest modo, provideatur; nullum tamen «ius christifidelibus agnoscitur ad determinatam paroeciam, cum illis sufficiat paroecia quaedam, quae eorundem curam pastoralem expleat» (cf., v.g., decreta Congressus dierum 12 octobris 1995, prot. n. 25323/94 CA; 18 ianuarii 1996, prot. n. 25465/94 CA; 12 octobris 1995, prot. n. 25530/95 CA; 22 maii 2009, prot. n. 39525/07 CA).
Cf. etiam maximae prot. n. 45243/11 CA.
1. A norma del can. 515, § 2 sopprimere le parrocchie spetta al solo vescovo diocesano, che non le sopprima se non dopo aver ascoltato il consiglio presbiterale. Prima di emanare il decreto di soppressione, il vescovo raccolga le notizie e le prove necessarie, e, per quanto possibile, ascolti coloro i cui diritti possano essere lesi; questi diritti possono essere diritti acquisiti, per esempio, per atto di fondazione o per contratto, ma si devono provare. Il decreto di soppressione infine si emette esprimendo i motivi almeno sommariamente. In questa materia «il vescovo diocesano … può procedere secondo la sua prudente discrezione, escluso però l’arbitrio» (decreti del Congresso del 3 maggio 2002, prot. nn. 33219/01 CA; 32220/01 CA). È sufficiente, pertanto, una giusta causa, nella considerazione della quale si deve tener presente non solo la condizione della parrocchia, ma anche di tutta la diocesi, perché si provveda nel miglior modo possibile alla salvezza delle anime di tutta la diocesi e pure anche per il futuro. Tuttavia non «si riconosce ai fedeli il diritto a una determinata parrocchia, purché basti ad essi una qualche parrocchia, che esplichi la loro cura pastorale (cf., per esempio, i decreti del Congresso dei giorni 12 ottobre 1995, prot. n. 25323/94 CA; 18 gennaio 1996, prot. n. 25465/94 CA; 12 ottobre 1995, prot. n. 25530/95 CA; 22 maggio 2009, prot. n. 39525/07 CA).
Cf. massime prot. n. 45243/11 CA.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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