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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 18.03.2006, Prot. N. 33170/02 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus
Oggetto Dimissionis
coram Davino
Contenuto Decretum Congressus non est reformandum.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2006, p. 725.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 1625
NS art. 99 § 1; art. 114 §§ 2-3; art. 116
Massime
1. Tantummodo ad Signaturam Apostolicam spectat Patroni ex officio amotio vel renuntiationis acceptatio, haudquaquam vero ad recurrentem, qui utique alium Patronum ex fiducia, de eius consensu, sibi constituere potest ex albo advocatorum apud Curiam Romanam.
2. Contra praescriptum art. 99, § 1 Normarum Specialium, iuxta quod partes «possunt in iudicio stare solummodo per Patronum», speciose invocatur art. 114, §§ 2-3 earundem Normarum Specialium, ubi vero tantum agitur de facultate petendi vel instandi, non autem obtinendi ut recurrens possit ulteriorem scripturam memorialem porrigere vel ulteriora documenta exhibere.
3. Instructionis supplementum et exhibitio novorum documentorum prorsus excluduntur in casu recursus ad Collegium adversus recursus reiectionem, de qua in art. 116 Normarum Specialium. Qua de re recurrens ad rem inepte invocat normas servandas, casu quo recursus ad normam eiusdem art. 116 ad ulteriorem disceptationem admissus fuisset.
4. Nullius momenti est argumentum recurrentis se ob egestatem iter ad domum designatam arripere non posse, ideoque in casu oboedire non valere; tempore enim opportuno a Superioribus necessariam pecuniam pro itinere non petivit, quin immo clare manifestavit intentionem illam domum intra terminum statutum non adeundi, cum solummodo pro incertis futuris temporibus reversionem promitteret (in casu acta clare ostendunt recurrentem strenue noluisse iussis Superiorum acquiescere et legitime ei impositam domum petere).
5. Haud obstantibus repetitis instantiis recurrentis ad Summum Pontificem, instantiis ipsis nulla habetur responsio, unam si excipias, in qua per Secretariam Status declarabatur quaestionem de competentia esse Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus. Quibus in adiunctis tenendum est consulendum haud esse SS.mo pro petitae gratiae concessione.
1. Solo alla Segnatura Apostolica spetta la rimozione e l’accettazione della rinuncia del Patrono d’ufficio, non invece al ricorrente, che senza dubbio può costituire dall’albo degli Avvocati presso la Curia Romana un altro Patrono di fiducia, con il suo assenso.
2. Contro il prescritto dell’art. 99, § 1 delle Norme Speciali, secondo il quale le parti «possono stare in giudizio solo tramite il Patrono», si invoca surrettiziamente l’art. 114, §§ 2-3 delle medesime Norme Speciali, dove però si tratta soltanto della facoltà di chiedere o di insistere, ,a non di ottenere che il ricorrente possa presentare un ulteriore memoriale o esibire altri documenti.
3. Il supplemento di istruzione e l’esibizione di nuovi documenti sono del tutto escluse nel caso di ricorso al Collegio avverso il rigetto del ricorso, di cui all’art. 116 delle Norme Speciali. Per questa ragione il ricorrente invoca inutilmente al riguardo le norme che devono essere osservate nel caso in cui il ricorso fosse stato ammesso all’ulteriore discussione a norma del medesimo art. 116.
4. Non ha alcun valore l’argomento del ricorrente, di non poter affrontare il viaggio fino alla casa assegnata in ragione della propria povertà e quindi di non poter obbedire nel caso; a tempo opportuno, infatti, egli non chiese il denaro necessario ai Superiori, anzi manifestò chiaramente l’intenzione di non raggiungere quella casa entro il termine stabilito, col promettere il ritorno solo in un incerto futuro (nel caso gli atti mostrano chiaramente che il ricorrente non ha mai voluto acconsentire agli ordini dei Superiori e raggiungere la casa legittimamente assegnatagli).
5. Nonostante ripetute istanze del ricorrente al Sommo Pontefice, non vi è stata alcuna risposta alle stesse istanze, eccetto una, nella quale attraverso la Segreteria di Stato si era dichiarato che la questione era di competenza della Congregazione per le Chiese Orientali. In queste circostanze si deve ritenere che non sia da consigliare il Sommo Pontefice in favore della concessione della grazia richiesta.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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