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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 18.03.2006, Prot. N. 19323/87 - B CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus
Oggetto Revocationis exclaustrationis
coram Davino
Contenuto Decretum Congressus non est reformandum.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2006, p. 725.
Cf. etiam prot. n. 19323/87 CA.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 686 § 3; 1417
Massime
1. Provocationes ad Romanum Pontificem ineptae habendae sunt ad recursus terminos peremptorios interrumpendos, nisi, uti liquet, ipse Romanus Pontifex quid decernat circa ipsum recursum.
2. Haud obstantibus repetitis instantiis recurrentis ad Summum Pontificem, instantiis ipsis nulla habetur responsio, unam si excipias, in qua per Secretariam Status declarabatur quaestionem de competentia esse Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus. Quibus in adiunctis tenendum est consulendum haud esse SS.mo pro petitae gratiae concessione.
1. Le provocazioni al Romano Pontefice si devono ritenere irrilevanti al fine di interrompere i termini perentori per un ricorso, a meno che, com’è evidente, lo stesso Romano Pontefice non decida qualcosa in merito allo stesso ricorso.
2. Nonostante ripetute istanze del ricorrente al Sommo Pontefice, non vi è stata alcuna risposta alle stesse istanze, eccetto una, nella quale attraverso la Segreteria di Stato si era dichiarato che la questione era di competenza della Congregazione per le Chiese Orientali. In queste circostanze si deve ritenere che non sia da consigliare il Sommo Pontefice in favore della concessione della grazia richiesta.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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