Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEONorme extra-codicialiRisposte della Sede ApostolicaDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenzaAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 16.01.2016, Prot. N. 48503/13 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Exercitii sacri ministerii
coram Stankiewicz
Pubblicazione Apoll 92 (2019) 356-362
Download
Traduzioni it., Apoll 92 (2019) 363-369
Contenuto Constat de violatione legis in decernendo. Quod attinet ad reparationem damnorum, sufficit ut sententia publici iuris fiat.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 51; 149 § 1; 220; 384; 521 § 3; 524; 835 § 2; 976
PB art. 123 § 2;  
LP art. 34 § 2
Massime
1. Sedulo distinguendum est inter prohibitionem ministerii presbyteralis coram populo exercendi et collationem officii, ad quam de idoneitate candidati constare debet auctoritati competenti, uti patet ex can. 149, § 1. Distinguendum insuper est, quoad facultates ad ministerium sacerdotale exercendum, inter illas ab homine et eas a lege concessas: priores facultates, seu illae ab homine concessae, sunt eae, quae dantur alicui per actum particularem Superioris; alterae autem conceduntur ab ipsa lege.
2. Ad evitandas onerosas ambiguitates potissimum vero ad praecavendam arbitrariam decidendi rationem ex parte Auctoritatis ecclesiasticae, communis Signaturae Apostolicae iurisprudentia in dimetienda illegitimitate actus administrativi sequitur proportionis principium vel criterium, quod iam pridem in ius poenale ingressum est cum conceptu poenae retributivae, seu proportionatae nefario agendi modo delinquentis, servata inde aequa proportione inter sanctionem poenalem et delictum (cf. can. 2218, § l praevigentis Codicis). Quam ob rem vi huius principii quodvis decretum administrativum aequam proportionem servare debet cum eius motivis seu causis, quae praecedentem rationem sese gerendi partis recurrentis exprimant.
3. Illegitima haberi debet extra ambitum poenalem, seu per actum administrativum non poenalem, statuta retractatio facultatum sive iure universali sive ab Ordinario dioecesano concessarum et prohibitio imposita quodcumque ministerium sacerdotale coram populo exercendi.
4. Ad bonae famae reparationem seu recuperationem quod attinet, distinguendum est inter amissionem bonae famae antequam Episcopus ad facultatum revocationem perveniret (quo in casu valet principium quod penes “Damnum quod quis sua culpa sentit, sibi debet, non aliis imputare”: Reg. 86, R.J. in VI°) et amissionem actu illegitimo, seu disproportione affecto, illatam. Ad quam novissimam reparandam sufficit ut sententia publici iuris fiat, iuxta modum in appositis litteris explicandum.
1. Si deve distinguere accuratamente tra la proibizione di esercitare il ministero presbiterale con il popolo e il conferimento di un ufficio, per il quale conferimento deve constare all’autorità competente della idoneità del candidato, come appare dal can. 149, § 1. Si deve inoltre distinguere, quanto alle facoltà per l’esercizio del ministero sacerdotale, tra quelle conferite dall’autorità e quelle conferite dalla stessa legge: le prime, ossia quelle conferite dall’autorità, sono quelle che vengono concesse a qualcuno attraverso un atto particolare del Superiore; le altre invece sono concesse dalla stessa legge.
2. Per evitare gravose ambiguità e soprattutto poi per prevenire un arbitrario modo di decidere dell’Autorità ecclesiastica, la comune giurisprudenza della Segnatura Apostolica nel giudicare l’illegittimità dell’atto amministrativo segue il principio o criterio della proporzione, che già da tempo è entrato nel diritto penale con il concetto di pena retributiva, ossia proporzionata al comportamento criminale del delinquente, con la conseguente osservata giusta proporzione tra la sanzione penale e il delitto (cf. can. 2218, § l del previgente Codice). Per questa ragione, in forza del menzionato principio ogni decreto amministrativo deve osservare la giusta proporzione con i suoi motivi o le sue cause, che esprimano il pregresso modo di comportarsi della parte ricorrente.
3. Fuori dall’ambito penale, ossia attraverso un atto amministrativo non penale, si deve considerare illegittima la sottrazione delle facoltà che sono concesse sia dal diritto universale sia dall’Ordinario diocesano, e la proibizione di esercitare qualsiasi ministero sacerdotale con il popolo.
4. Per quanto riguarda la riparazione, ossia il recupero, della buona fama, si deve distinguere tra la perdita della buona fama precedente alla decisione del Vescovo di revocare le facoltà (nel qual caso vale il principio secondo cui “Il danno che qualcuno sente per sua colpa, lo deve imputare a se stesso, non ad altri”: Reg. 86, R.J. in VI°) e la perdita della buona fama inferta dall’atto illegittimo, ossia viziato da sproporzione. Per la riparazione di questa ultima perdita è sufficiente che la sentenza sia resa pubblica, nel modo che sarà stabilito con apposita lettera.
 tedesco - francese
Commenti C. Begus, «Principio di proporzionalità e Diritto amministrativo canonico. Indizi giurisprudenziali», Apoll 92 (2019) 371-382

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

Collegamento a questa pagina: https://www.iuscangreg.it/stsa?id=273&lang=IT