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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 22.11.2008, Prot. N. 38820/06 CA


Parte attrice Exc.mus Archiepiscopus
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Translationis
coram Burke
Contenuto Non constare de violatione legis in procedendo et in decernendo.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2008, p. 614.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 51; 517 § 1; 1749; 1748-1752
Massime
1. Etiamsi Episcopus pluries unicum motivum translationis parocho communicavit, oportet in ipso decreto quo translatio efficitur motivum translationis indicare. Competens Curiae Romanae Dicasterium ergo nullum errorem in decernendo patravit in decreto Episcopi ob carentiam motivorum expressorum infirmando.
2. Si unicus defectus in procedendo, seu defectus motivorum in ipso decreto translationis, statim Episcopo notificatus fuisset, ipse sine mora vitio mederi potuisset cum emissione novi decreti, motivis saltem summarie expressis.
3. Canon 1749 ad consilium et suasiones de quibus in can. 1748 remittit, ideoque minime requiruntur novum consilium et novae suasiones.
4. Invitatio ad rationes scripto exponendas, propter quas parochus consilium et suasiones Episcopi obsequi non intendat, ab Episcopo perficienda nullo modo a disciplina canonica requiritur, si parochus suas rationes contra translationem propositam ample cum Episcopo communicavit.
5. Ex eo quod eodem tempore quo translatio proponitur pro munere suo Episcopus correctionem cuiusdam actionis pastoralis perficiat, deduci nequit translationem tegere reapse amotionem: ex mera coincidentia duarum actionum causalis earundem conexio deduci nequit (in casu, unus finis translationis ab Episcopo indicatus erat necessitas vel utilitas ministerii sacerdotalis in paroecia magnae aestimationis, cuius parochus ob senectutem et infirmitatem ibi amplius ministerium praestare non poterat).
1. Anche se il Vescovo ha più volte comunicato al parroco l’unico motivo del trasferimento, è necessario che si indiche il motivo del trasferimento nello stesso decreto con il quale avviene il trasferimento.
2. Se subito fosse stato avvertito il Vescovo dell’unico difetto nella procedura, ossia la mancanza dei motivi nello stesso decreto di trasferimento, il Vescovo avrebbe potuto immediatamente rimediare alla cosa con l’emissione di un nuovo decreto con i motivi espressi almeno in modo sommario.
3. Il can. 1749 rimette al consiglio e ai pressanti inviti di cui al can. 1748 e pertanto non si richiedono un nuovo consiglio e nuovi pressanti inviti.
4. La normativa canonica non richiede per nulla che sia dal Vescovo rivolto l’invito ad esporre per iscritto le ragioni per le quali il parroco non intenda assecondare il consiglio e i pressanti inviti dello stesso Vescovo, se il parroco ha ampiamente comunicato al Vescovo le sue ragioni contro la proposta di trasferimento.
5. Dal fatto che nel medesimo tempo, nel quale il trasferimento è proposto, il Vescovo in forza del suo compito realizzi la correzione di una qualche attività pastorale, non si può dedurre che il trasferimento ha in realtà coperto una rimozione: dalla mera coincidenza delle due azioni non si può dedurre il nesso causale delle stesse (nel caso, l’unico fine del trasferimento indicato dal Vescovo era stato la necessità o l’utilità del ministero sacerdotale in una parrocchia di grande importanza nella diocesi, il cui parroco per vecchiaia e malattia non poteva più prestarvi il ministero).
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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