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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 24.06.2014, Prot. N. 47546/13 CA


Parte attrice Exc.mus Episcopus
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Amotionis Superiorissae Generalis et eius Consilii
coram Iannone
Pubblicazione Periodica 112 (2023) 110-122
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Traduzioni germ., Periodica 112 (2023) 111-123
Contenuto Decretum Congressus confirmandum esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2014, p. 782.
Cf. prot. n. 54519/19 CA.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 127 § 2, n. 2; 586; 590 § 1; 594; 595 § 1; 628 § 2, n. 2; 1722; 1734 § 1; 1739
RGCR art. 136 § 1
Massime
1. Iuxta communem Signaturae Apostolicae iurisprudentiam Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae, uti Superior hierarchicus Episcopi quoad instituta religiosa, etiam recursum haud legitime exhibitum ex officio accipere, pertractare ac definire potest, praescripto can. 1739 utens (in casu remostratio omissa esset; ad rem adducitur Decretum definitivum coram Versaldi, diei 29 februarii 2008, prot. n. 37574/05 CA, n. 6).
2. Praescriptum can. 1722 de remediis processu poenali inchoato imponendis cavet: amotio dispositio quaedam definitiva est, remedium ergo cautelare minime constituere potest.
3. Praescripto can. 594 Legislator addit quod singulis institutis, dioecesanis haud exceptis, iusta autonomia vitae, praesertim regiminis, agnoscitur atque Ordinariorum locorum est hanc autonomiam servare ac tueri (cf. can. 586). Ad cuius canonis tenorem Episcopus dioecesanus erga Institutum religiosum Superior hierarchicus censendus haud est, sed tantum ecclesiasticus (cf. Communicationes 18 [1986] 199). In casu haud sustineri dicitur assertio Episcopi qui unicum Instituti Superiorem se dicit atque uti talis ipse agit.
4. Episcopo sedis principis speciales potestates Legislator tribuit, inter quas habetur «negotia maiora totum institutum respicientia tractare … consultis tamen ceteris Episcopis dioecesanis, si institutum ad plures dioeceses propagatum fuerit» (can. 595, § 1). Quae novissima clausula ad validitatem actus tenenda est (can. 127, § 2, n. 2). Amotionem ab officio Moderatricis Generalis eiusque Consilii ad negotia maiora de qua pertinere, nemo est qui neget, unde necessitas Episcopos dioecesanos, quorum interest, consulendi.
5. Instituta speciali curae Episcopi dioecesani commissa minime subtrahuntur Supremae Ecclesiae auctoritati, uti cavet ipse Legislator: «Instituta vitae consecratae … supremae eiusdem [= Ecclesiae] auctoritati peculiari ratione subduntur» (can. 590, § 1). Competentia ergo Episcopi, sedis quoque principalis, illi cumulatur quae a Sede Apostolica exercetur. Superioris hierarchici denique, in casu Congregationis pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae, non est tantum actum administrativum impugnatum examini subicere quoad eiusdem legitimitatem, sed etiam, si id magis expedire videatur, aliam decisionem ferre, quae sit legitime sive in procedendo sive in decernendo lata. Quae omnia cavet art. 136, § 1 Ordinationis generalis Romanae Curiae: «I ricorsi gerarchici alla Santa Sede contro i decreti amministrativi di autorità ecclesiastiche sono esaminati sia nella legittimità che nel merito dal Dicastero competente a norma del diritto». Quae discretio ad causae meritum pertinet, quod ingredi Signatura Apostolica prohibetur.
1. Secondo la comune giurisprudenza della Segnatura Apostolica la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, come Superiore gerarchico del Vescovo riguardo agli istituti religiosi, in forza del prescritto del can. 1739 può accettare, trattare e definire ex officio anche un ricorso che non sia stato legittimamente presentato (nel caso sarebbe stata omessa la rimostranza; si adduce al riguardo il Decreto definitivo coram Versaldi del 29 febbraio 2008, prot. n. 37574/05 CA, n. 6).
2. Il prescritto del can. 1722 riguarda i rimedi da imporre dopo l’inizio di un processo penale: la rimozione è una disposizione definitiva, e pertanto non può costituire rimedio cautelare.
3. Il Legislatore aggiunge al prescritto del can. 594 che ai singoli istituti, non esclusi quelli diocesani, si riconosce una giusta autonomia di vita, soprattutto di governo e che spetta agli Ordinari dei luoghi conservare e difendere questa autonomia (cf. can. 586). In base al tenore di questo canone il Vescovo diocesano non deve essere considerato Superiore gerarchico nei confronti dell’istituto religioso, ma solo ecclesiastico (cf. Communicationes 18 [1986] 199). Nel caso non si può sostenere l’asserzione del Vescovo che si definisce unico Superiore dell’istituto e che agisce egli come tale.
4. Al Vescovo della sede principale il Legislatore attribuisce speciali potestà, tra le quali c’è [quella di] «trattare gli affari di maggiore rilievo che riguardano tutto l’istituto … consultati tuttavia gli altri Vescovi diocesani, se l’istituto si sia propagato in più diocesi» (can. 595, § 1). Questa ultima clausola è da osservare per la validità dell’atto (can. 127, § 2, n. 2). Nessuno può negare che la rimozione dall’ufficio della Moderatrice Generale e del suo Consiglio appartenga agli affari di maggiore rilievo di cui alla clausola; donde la necessità di consultare i Vescovi diocesani interessati.
5. Gli istituti che sono affidati alla speciale cura del Vescovo diocesano non sono assolutamente sottratti alla suprema autorità della Chiesa, come stabilisce lo stesso Legislatore: «Gli istituti di vita consacrata … sono soggetti in modo speciale alla sua [= della Chiesa] suprema autorità» (can. 590, § 1). La competenza del Vescovo, pertanto, anche di quello della sede principale, si cumula con quella esercitata dalla Sede Apostolica. Al Superiore gerarchico quindi, nel caso alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, compete non solo sottomettere ad esame l’atto amministrativo impugnato quanto alla sua legittimità, ma anche, se questo appare più opportuno, prendere un’altra decisione, che sia emanata legittimamente sia in procedendo sia in decernendo. Tutto questo stabilisce l’art. 136, § 1 del Regolamento Generale della Curia Romana: «I ricorsi gerarchici alla Santa Sede contro i decreti amministrativi di autorità ecclesiastiche sono esaminati sia nella legittimità che nel merito dal Dicastero competente a norma del diritto». Questa discrezionalità appartiene al merito della causa, nel quale la Segnatura Apostolica non può entrare.
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Commenti J. Fürnkranz, Diözesanbischof und Apostolischer Stuhl als Obere von Ordensinstituten diözesanen Rechts.Kommentar zu den Entscheidungen der Apostolischen Signatur in den Fällen Prot. N. 47546/13 CA und Prot. N. 54519/19 CA, Periodica 112 (2023) 135-160

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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