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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Secretarii del 20.01.2012, Prot. N. 46187/11 CA


Parte attrice D.ni X, Y et alii
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto De usu ecclesiae S. I.
Pubblicazione IE 26 (2014) 99-102; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 383-388
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Traduzioni angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 383-388; it., IE 26 (2014) 99-102
Contenuto Recursus reicitur.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 57 § 2; 1214
PB art. 123 § 1
LP art. 76 § 1, n. 3
Massime
1. Recursus contentiosus administrativus reiciendus est quia haud exstat lex, quae asseritur violata (cf. art. 76, § 1, n. 3 LP), si recurratur ob usum ecclesiae sat limitatum; nam can. 1214 non statuit quoties cultus divinus in ecclesia subsidiaria exerceri debeat (in casu ecclesia, reductione in usum profanum illegitima a competenti Curiae Romanae Dicasterio declarata, ab Episcopo deputata fuerat, ad instantiam eiusdem Dicasterii per recursum hierarchicum aditi, ad funera necnon ad festum Patroni celebranda).1. Si deve rigettare il ricorso contenzioso amministrativo perché non v’è la legge che si assume violata (cf. art. 76, § 1, n. 3 LP), se si ricorre a causa dell’uso troppo ristretto della chiesa; il can. 1214, infatti, non stabilisce quante volte il culto divino debba essere esercitato in una chiesa sussidiaria (nel caso la chiesa, dopo che era stata dichiarata dal competente Dicastero della Curia Romana la illegittimità della sua riduzione ad uso profano, era stata deputata dal Vescovo, su istanza del medesimo Dicastero adíto con ricorso gerarchico, per la celebrazione dei funerali e della festa del Patrono).
 tedesco - francese
Commenti J. Canosa, «I diversi effetti della tutela garantita dal diritto amministrativo canonico», IE 26 (2014) 103-111

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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