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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 07.05.2010, Prot. N. 42273/09 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Amotionis a paroecia
coram Zvolensky
Contenuto Decretum Congressus non est reformandum
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2010, 610
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 220; 1739; 1741; 1741, n. 1; 1741, n. 4
Massime
1. Perturbatio communionis ecclesiasticae de qua in can. 1741, n. 1, habetur cum parochus fideles pluries ac continuo ope commentariorum paroecialium ad resistentiam et oppositionem contra Ordinarium eiusque collaboratores excitaverit et hanc ob rem ecclesiasticae communioni intra dioecesim detrimentum attulerit.
2. Gravis officiorum paroecialium neglectus, de quo in can. 1741, n. 4, exstat cum parochus tot tantisque condicionibus adductis atque prohibitionibus impositis canonicam paroeciae visitationem impedire conatus sit.
3. Nulla violatio legis in procedendo ob ius defensionis denegatum habetur si procedura adamussim sive coram Episcopo sive coram competenti Curiae Romanae Dicasterio servata est.
4. Proposita quaestione de damnis ante Congressum atque reiecta, ratio habenda est omissionis cuiusque ad rem petitionis in recursu ad Collegium.
1. Si ha perturbamento della comunione ecclesiastica di cui al can. 1741, n. 1, quando il parroco abbia incitato attraverso i bollettini parrocchiali più volte e di continuo i fedeli alla resistenza e opposizione contro l’Ordinario e i suoi collaboratori e così abbia apportato danno alla comunione ecclesiastica all’interno della diocesi.
2. Si ha grave negligenza dei doveri parrocchiali di cui al can. 1741, n. 4, quando il parroco abbia tentato con l’apposizione di numerose e notevoli condizioni e con l’imposizione di proibizioni di impedire la visita canonico alla parrocchia.
3. Non si ha alcuna violazione di legge in procedendo per negato diritto di difesa se la procedura è stata osservata scrupolosamente sia di fronte al Vescovo sia di fronte al competenti Dicastero della Curia Romana.
4. Se la questione dei danni è stata proposta prima del Congresso e rigettata, si deve tener conto che nel ricorso al Collegio è stata omesso ogni riferimento al riguardo della richiesta.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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