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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 07.05.2010, Prot. N. 38162/06 CA


Parte attrice D.na X et alii
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Suppressionis paroeciae X
coram Echevarría Rodríguez
Contenuto Decretum Congressus non est reformandum
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2010, 611; L. Welnitz, La soppressione e l’unione estintiva di parrocchie (cf. can. 515 § 2 CIC) e la riduzione di una chiesa ad uso profano (cf. can. 1222 CIC): sviluppi recenti, Roma 2013, 31 nota 34
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 51; 121; 123; 501 § 2; 515 § 2; 518; 532; 1222 §§ 1-2; 1281-1288; 1291-1294; 1295
Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti Istruzione Erga migrantes caritas Christi art. 6
Massime
1. Actus quo paroecia supprimitur iustam causam exigit, ne sit arbitrarius: «Anche se ciò non viene detto esplicitamente nel canone, è evidentemente richiesta una giusta causa, perché l’esercizio dell’autorità pastorale non può mai essere arbitrario nella Chiesa, ma deve attenersi ai criteri di buon governo, promuovendo la salus animarum» (F. DANEELS, Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale, in Ius Ecclesiae 10 [1998] 115).
2. In ratione suppressionis paroeciae perpendenda, non solum condicio paroeciae consideranda est, verum etiam totius dioecesis, ut totius dioecesis saluti animarum, meliore quo fieri potest, provideatur.
3. Ad suppressionem paroeciae personalis quod attinet, agnoscendum est migratorum ius servandi patrimonium spiritale, immo ubi id expediat constituantur pro eis paroeciae personales (cf., inter alia, can. 518; art. 6 Instr. Erga migrantes caritas Christi). Ius tamen migratorum vinculatum non est cum quadam determinata paroecia personali, quae est una tantum ex pluribus comprobatis rationibus et viis in pastorali cura agenda pro coetibus specialibus fidelium. Mutata autem rei condicione, Episcopus dioecesanus, iuxta communem iurisprudentiam, iusta ex causa etiam eiusmodi paroeciam supprimere potest et alio modo migratorum curae pastorali providere.
4. In casu unionis paroeciarum bona paroeciae seu personae iuridicae suppressae non obveniunt personae iuridicae immediate superiori (cf. can. 123), sed, ad normam can. 121 paroeciae seu personae iuridicae ad quam aut paroeciis seu personis iuridicis ad quas.
5. Quoad bona paroeciae suppressae quae ad paroeciam ad quam pervenerunt utpote eidem non necessaria cuiusque parochus cum consilio paroeciali a rebus oeconomicis dioecesi donavit, recurrens probare debet se paroeciae suppressae oblationes conspicuas nondum consumptas donavisse vel se iura acquisita in illis bonis habere, v.g. ex actu fundationis vel ex contractu (in casu impugnatum Congregationis decretum decisionem parochi, in decreto suppressionis iam insinuatam, recognovit seu probavit).
6. Quoad reductionem ecclesiae paroeciae suppressae ad usum profanum de qua decretum sive Episcopi sive competentis Dicasterii Curiae Romanae silent, iurisprudentia Signaturae Apostolicae negat reductionem ecclesiae implicite statui posse in decreto suppressionis paroeciae; recursus ergo contentiosus administrativus institui nequit cum non sit de futuris iudicare sed de legitimitate aut illegitimitate decretorum latorum (in casu impugnatum Congressus decretum ad rem statuerat: «salvo iure fidelium, quorum interest, casu quo habebitur ad rem decisio definitiva, eandem ad normam iuris impugnandi»).
1. L’atto con il quale si sopprime una parrocchia esige, per non essere arbitrario, una giusta causa: «Anche se ciò non viene detto esplicitamente nel canone, è evidentemente richiesta una giusta causa, perché l’esercizio dell’autorità pastorale non può mai essere arbitrario nella Chiesa, ma deve attenersi ai criteri di buon governo, promuovendo la salus animarum» (F. DANEELS, Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale, in Ius Ecclesiae 10 [1998] 115).
2. Nella valutazione della causa della soppressione di una parrocchia, si deve tener presente non solo la condizione della parrocchia, ma anche dell’intera diocesi, per provvedere nel miglio modo possibile alla salvezza delle anime di tutta la diocesi.
3. Per la soppressione di una parrocchia personale, si deve riconoscere il diritto degli emigrati a conservare il patrimonio spirituale, anzi se è conveniente si devono costituire per loro parrocchie personali (cf., tra l’altro, can. 518; art. 6 Istruzione Erga migrantes caritas Christi). Il diritto degli emigrati tuttavia non è legato con una determinata parrocchia personale, che è solo una delle molteplici modalità e vie per provvedere alla cura pastorale per gruppi speciali di fedeli. Cambiata poi la situazione, il Vescovo diocesano, secondo la comune giurisprudenza, per giusta causa può sopprimere anche questo tipo di parrocchia e provvedere in altro modo alla cura degli emigrati.
4. Nell’unione di parrocchie i beni della parrocchia ossia della persona giuridica soppressa non vanno alla persona giuridica immediatamente superiore (cf. can. 123), ma, a norma del can. 121 alla parrocchia ossia alla persona giuridica ad quam o alle parrocchie ossia alle persone giuridiche ad quas.
5. Quanto ai beni della parrocchia soppressa che pervennero alla parrocchia ad quam ed le erano superflui, e il cui parroco con il consiglio parrocchiale per gli affari economici donò alla diocesi, il ricorrente deve provare di aver donato alla parrocchia soppressa offerte notevoli non ancora usate o di avere diritti acquisiti su quei beni, per esempio nell’atto di fondazione o in un contratto (nel caso l’impugnato decreto della Congregazione autorizzò o approvò la decisione del parroco, già adombrata nel decreto di soppressione).
6. Quanto alla riduzione ad uso profano della chiesa della parrocchia soppressa, di cui sia il decreto sia del Vescovo sia del competente Dicastero della Curia Romana tacciono, la giurisprudenza della Segnatura Apostolica nega che la riduzione della chiesa possa essere decisa implicitamente nel decreto di soppressione della parrocchia; non può pertanto essere instaurato il ricorso contenzioso amministrativo poiché non si giudica di cose future ma della legittimità o illegittimità di decreti emanati (nel caso l’impugnato decreto del Congresso aveva stabilito al riguardo: «salvo il diritto dei fedeli interessati si impugnare a norma del diritto la decisione definitiva nel caso in cui si avrà al riguardo una decisione»).
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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