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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 01.12.2009, Prot. N. 39689/07 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Amotionis a paroecia
coram Rouco Varela
Contenuto Decretum Congressus non est reformandum
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2009, 599
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 1739; 1741; 1741, n. 3; 1742-1747
PB art. 123 § 2
Massime
1. Si competens Curiae Romanae Dicasterium, recursum hierarchicum adversus decretum amotionis a paroecia definiens, vi praescripti can. 1739 novum fert decretum amotionis, recursus contentiosus administrativus adversus hoc novissimum decretum sequentia principia prae oculis habere debet applicanda:
a) in casu obiectum non amplius est illegitimitas decreti ab Episcopo lati, sed asserta illegitimitas novi decreti a Dicasterio;
b) nulla lex expresse requirit ut eiusmodi in casu denuo serventur omnia praescripta cann. 1742-1747, quae amotionem parochi ex parte Episcopi dioecesani respiciunt (cf sententia definitiva diei 30 aprilis 2005, n. 12, prot. n. 34723/03 CA);
c) ius defensionis parochi recurrentis in tuto servatur, si ei significatae sunt rationes probationesque amotionis et ipsi facultas data est inspiciendi acta atque exhibendi defensionem apud Dicasterium qui utpote Superiorem de recursu videt;
d) Dicasterium in decernendo adducat probatam causam, de qua praesertim in can. 1741 agitur.
2. Ad amotionem parochi decernendam nullo modo requiritur gravis eius culpa, sed sufficit ut eius ministerium “noxium aut saltem inefficax evadat” (cf. can. 1740), ob causas praesertim recensitas in can. 1741, etiam citra culpam. Quapropter quaestio nullo modo est decernere parochi culpabilitatem. Sufficit causam iuridice validam et certam constare. Frustra proinde contra contendit parochus recurrens amissionem bonae famae et in ipsum aversionem originem duxisse ex modo agendi tum suorum oppositorum in paroecia tum auctoritatum dioecesanarum.
3. Iuridicum amotionis fundamentum haberi in can. 1741, n. 3, censendum est si, uti in casu, tum consilium a rebus oeconomicis paroeciae tum consilium pastorale paroeciale ulteriorem cooperationem cum parocho recusaverunt, atque profunda divisio inter paroecianos adest, orta etiam ex facto quod advocatus parochi recurrentis contra Praesidem consilii pastoralis paroecialis, contra Adsistentem pastoralem necnon contra Vices Praesidis gerentem consilii de rebus oeconomicis paroeciae, causam poenalem penes Magistratus civiles instauravit ob laesionem bonae famae.
4. De reparatione damnorum ob laesionem bonae famae, reiecto recursu, quia non constat de violatione legis in procedendo vel in decernendo, disceptandum non est (in casu praeterea constat bonae famae amissionem apud nonnullos paroecianos decretis amotionis tum Episcopi tum Dicasteri praecessisse).
1. Se il competente Dicastero della Curia Romana, definendo il ricorso gerarchico contro il decreto di rimozione dalla parrocchia, emana in forza del can. 1739 un nuovo decreto di rimozione, il ricorso contenzioso amministrativo avverso quest’ultimo decreto deve avere presente i seguenti principi da applicare:
a) nel caso non è più oggetto l’illegittimità del decreto del Vescovo, ma l’asserita illegittimità del nuovo decreto emanato dal Dicastero;
b) nessuna legge richiede espressamente che in un caso del genere si osservino tutti i prescritti dei cann. 1742-1747, che riguardano la rimozione del parroco da parte del Vescovo diocesano (cf sentenza definitiva del 30 aprile 2005, n. 12, prot. n. 34723/03 CA);
c) il diritto di difesa del parroco ricorrente è assicurato se gli sono comunicate le ragioni e le prove della rimozione e gli è data la facoltà di vedere gli atti e di esibire la difesa presso il Dicastero che come Superiore vede il ricorso;
d) il Dicastero nella decisione adduca una causa provata, di cui specialmente tratta il can. 1741.
2. Per decidere la rimozione del parroco non si richiede assolutamente una sua colpa grave, ma basta che il suo ministero «risulti dannoso o almeno inefficace» (cf. can. 1740), per le cause specialmente recensite nel can. 1741, anche senza sua colpa. Per questo non c’è ragione per decidere sulla colpevolezza del parroco: basta che consti della causa giuridicamente valida e certa. Inutilmente, pertanto, il parroco ricorrente contende che la perdita della buona fama e l’avversione contro di lui abbiano avuto origine dal modo di comportarsi sia dei suoi oppositori in parrocchia sia delle autorità diocesane.
3. Si deve ritenere che esista il fondamento giuridico della rimozone di cui al can. 1741, n. 3, se, come nel caso, sia il consiglio per gli affari economici della parrocchia sia il consiglio pastorale parrocchiale rifiutarono di collaborare ulteriormente con il parroco, e vi è tra i parrocchiani una profonda divisione, sorta anche perché l’avvocato del parroco ricorrente ha promosso una causa penale presso i giudici dello Stato per lesione della buona fama contro il presidente del consiglio pastorale, l’assistente pastorale e contro il presidente facente funzioni del consiglio per gli affari economici della parrocchia.
4. Rigettato il ricorso perché non consta di violazione della legge né nella procedura né nella decisione, sulla riparazione dei danni per lesione della buona fama non si deve trattare (nel caso peraltro consta che la perdita della buona fama presso alcuni parrocchiani è avvenuta precedentemente ai decreti di rimozione, sia quello del Vescovo sia quello del Dicastero).
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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