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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 27.03.2012, Prot. N. 45816/11 CA


Parte attrice D.na X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Suppressionis paroeciae
Pubblicazione IC 53/105 (2013) 263-272; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 363-374
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Traduzioni angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 363-374
hisp., IC 53/105 (2013) 263-272
it., G. Parise, La giurisprudenza, 407-411
Contenuto Confirmatur decretum reiectionis in limine.
Note Cf. decretum Secretarii 22.10.2011.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 51; 212 § 3; 515 § 2; 518; 1267 § 3
PB art. 123 § 1;  
Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Istruzione Erga migrantes caritas Christi nn. 91-92; artt. 6-7
Massime
1. Ad paroeciam supprimendam sufficit iusta causa; qua in re, iuxta communem iurisprudentiam, Episcopus dioecesanus iuxta suam prudentem discretionem procedere potest, exclusa vero arbitrarietate.
2. In causa ad suppressionem paroeciae perpendenda, non solum condicio eiusdem paroeciae consideranda est, verum etiam totius dioecesis, ut totius dioecesis saluti animarum, et quidem etiam in futuro, meliore quo fieri potest modo, provideatur.
3. Nullum ius christifidelibus agnoscitur ad determinatam paroeciam, cum illis sufficiat paroecia quaedam, quae eorundem curam pastoralem expleat.
4. Ad suppressionem paroeciae personalis quod attinet, iuxta communem iurisprudentiam, migratorum ius servandi patrimonium spiritale vinculatum non est cum quadam determinata paroecia personali, quae est una tantum ex pluribus comprobatis rationibus et viis in pastorali cura agenda pro coetibus specialibus fidelium.
5. Iuri canonico haud alienum est paroeciae territoriali adnectere curam pastoralem migratorum etiam extra eius territorium sed intra eandem dioecesim degentium.
6. Ad suppressionis paroeciae decretum ferendum, quod emendatum sit ad casum fusius exponendum et ad aliquas difficultates a paroecianis adductas solvendam, praescriptum can. 515, § 2 haud requirit alteram Consilii presbyteralis auditionem.
Cf. maximae prot. n. 45816/11 CA.
1. È sufficiente una causa giusta per sopprimere una parrocchia; perciò, secondo la comune giurisprudenza, il Vescovo diocesano può procedere secondo la sua prudente discrezione, purché sia escluso l’arbitrio.
2. Nella valutazione della causa per la soppressione di una parrocchia si deve considerare non solo la situazione della medesima parrocchia, ma anche dell’intera diocesi, per provvedere nel modo migliore possibile, e pure per il futuro, alla salvezza delle anime dell’intera diocesi.
3. Non è riconosciuto ai fedeli il diritto ad una determinata parrocchia, dal momento che è loro sufficiente che una parrocchia provveda alla loro cura pastorale.
4. Per la soppressione di una parrocchia personale, secondo la comune giurisprudenza, il diritto degli emigrati di conservare il loro patrimonio spirituale non è vincolato ad una certa determinata parrocchia personale, che è solo una delle sperimentate forme e vie nella cura pastorale per speciali gruppi di fedeli.
5. Non è contrario al diritto canonico unire ad una parrocchia territoriale la cura pastorale di migranti, che si trovano fuori dal suo territorio, purché all’interno della medesima diocesi.
6. Per emanare il decreto di soppressione di una parrocchia, emendato per esporre più compiutamente il caso e per rispondere ad alcune difficoltà sollevate da parrocchiani, il prescritto del can. 515, § 2 non richiede una seconda audizione del Consiglio presbiterale.
Cf. massime prot. n. 45816/11 CA.
 tedesco - francese
Commenti G. Núñez, «Notas a propósito de dos decretos recientes de la Signatura Apostólica. Supresión de parroquías y reducción de una iglesia a un uso profano no indecoroso», IC 53/105 (2013) 279-309
G. Parise, La giurisprudenza, 407-411

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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