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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 14.03.2009, Prot. N. 41003/08 CA


Parte attrice Rev.mus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Amotionis ab officio
coram Versaldi
Contenuto Decretum Congressus non est reformandum
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2009, 598
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Normae Speciales art. 116
Regolamento Generale della Curia Romana art. 76 § 1, nn. 1, 2 et 4 art. 82 art. 84 art. 85
Massime
1. Subiectiva agentis intentio haud mutat obiectivitatem facti, nempe gravem insubordinationem atque discrepantiam cum statu et officio ecclesiali, quae sunt rationes necessariae et sufficientes pro decisione disciplinari amissionis officii.
2. Relate ad normas quae in procedendo servandae sunt, ratio habenda est in casu non agi de actione poenali, sed disciplinari, quae sequitur ordinationem internam Curiae Romanae, et quidem Ordinationem generalem Romanae Curiae necnon Ordinationem Commissionis Disciplinaris Curiae Romanae.
3. Non pertinet ad Congressum in contentioso administrativo videre de asserta violatione secreti officii et bonae famae recurrentis.
1. L’intenzione soggettiva non muta il fatto nella sua oggettività, ossia la grave insubordinazione e discrepanza con lo stato e l’ufficio ecclesiale, che sono ragioni necessarie e sufficienti per la perdita disciplinare dell’ufficio.
2. Quanto alle norme da osservare nella procedura, si deve tener conto che nel caso non si tratta di azione penale, ma disciplinare, che segue l’ordinamento interno della Curia Romana e in specie il Regolamento Generale della Curia Romana e il Regolamento della Commissione Disciplinare della Curia Romana.
3. Non spetta al Congresso nel contenzioso amministrativo giudicare se vi sia stata violazione del segreto d’ufficio e della buona fama del ricorrente.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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