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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 27.03.1993, Prot. N. 22221/90 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Administratio Patrimonii Sedis Apostolicae
Oggetto Restitutionis in integrum adversus Sententiam huius Supremi Tribunalis
coram Mercieca
Pubblicazione ME 133 (2018) 385-392; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 554-568
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Traduzioni angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 554-568: ME 133 (2018) 392-400
Contenuto Restitutionen in integrum concedendam esse adversus partem Sententiae qua statutum est non constare de violatione legis in decernendo.
Note Cf. etiam prot. n. 18707/86 CA et prot. n. 22113/90 CA.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 11; 63 § 1; 1628; 1629, 1°; 1641, 4°; 1645 § 1; 1645 § 2; 1645 § 2, n. 2; 1648
Massime
1. A decisione pronuntiata a Tribunali Supremo Signaturae Apostolicae, non datur locus appellationi (cf. cann. 1629, n. 1; 1641, n. 4). Attamen non excluduntur remedia extraordinaria ubi revera constet de manifesta iniustitia (cf. can. 1645, § 1).
2. «De iniustitia autem manifesto constare non censetur, nisi [...] postea detecta fuerint
documenta, quae facta nova et contrariam decisionem exigentia indubitanter probent» (cf. can. 1645, § 2, n. 2). Documentum postea detectum habetur si recurrens nequivit cognoscere eius valorem ac pondus ante notitiam publicationis sententiae.
3. Non habetur vitium subreptionis (can. 63, § 1) si non probatur auctoritatem positivo actu voluntatis substantialiter intendisse, in casu, quod fuerat obiectum assertae reticentiae (in casu nulla facta est investigatio ex parte auctoritatis ecclesiasticae ad rem. Insuper eadem auctoritas recurrenti viam optionis offerebat, quae certe componi nequit si de asserta invaliditate rescripti ob subreptionem agatur).
4. Non habetur vitium subreptionis (can. 63, § 1) si constat auctoritatem ecclesiasticam passim exceptiones concedere circa ea quae asseruntur de stilo Curiae ad validitatem in precibus exprimenda essent.
1. Non vi è appello dalla decisione pronunziata dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (cf. cann. 1629, n. 1; 1641, n. 4). Non si escludono tuttavia rimedi straordinari se consta veramente di una manifesta ingiustizia (cf. can. 1645, § 1).
2. «Non si ritiene che consti palesemente l’ingiustizia, se non quando […] furono in seguito scoperti documenti che dimostrano senza incertezza fatti nuovi e che esigono una decisione contraria» (cf. can. 1645, § 2, n. 2). Si ritiene documento in seguito scoperto se il ricorrente non poté riconoscere il suo valore e la sua rilevanza prima di aver avuto conoscenza della sentenza.
3. Non si ha surrezione (can. 63, § 1) se non si prova che l’autorità con positivo atto di volontà abbia inteso, nel caso, ciò che è stato oggetto dell’asserita reticenza (nel caso l’autorità ecclesiastica non ha fatto alcuna ricerca sul punto. Inoltre la stessa autorità offriva al ricorrente una opzione, che non può certo comporsi con l’invalidità asserita del rescritto per surrezione).
4. Non si ha surrezione (can. 63, § 1) se consta che l’autorità ecclesiastica talvolta concede eccezioni circa le condizioni che si asseriscono per la validità necessarie secondo lo stile curiale da esprimere nella domanda.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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