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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 25.05.2015, Prot. N. 47893/13 CA


Parte attrice Rev.mus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Excardinationis
coram Stankiewicz
Pubblicazione IC 60/119 (2020) 271-283
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Traduzioni hisp., IC 60/119 (2020) 271-283
Contenuto Non constare de violatione legis in procedendo vel in decernendo.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 51; 265; 267 § 1; 267 § 2; 268 § 1; 269, n. 2; 270; 271 §§ 1-3; 1573
Massime
1. Gravitas causae ad denegandam excardinationem non pendet ab explicita mentione huius termini in textu decisionis, sed a gravitate ipsius facti inducentis Episcopum dioecesanum ad capiendam deliberationem contrariam expostulatae excardinationi. Gravitas facti fundari debet in elementis obiectivis, ne decisio Superioris arbitraria mente feratur in damnum veritatis et iustitiae.
2. Utilitas Ecclesiae particularis et bonum ipsius clerici suadent potius ut Recurrens propriae dioecesi incardinatus maneat saltem usque ad exitum definitivum causarum nondum definitive solutarum in foro rei publicae (in casu post dimissionem ab officio Moderatoris Instituti, quod Caritas dioecesana nuncupatur, habita nempe ratione assertae eius gravissimae responsabilitatis civilis et poenalis potissimum in foro saeculari).
3. Contradictione haud laborat denegatio excardinationis ex parte Ordinarii, qui clerico simul proponat licentiam transmigrandi (cf. can. 271, § 2): nam talis obiectio rationem non habet indolis condicionalis denegatae ab eo excardinationis (in casu licentia transmigrandi tanquam gressus ad excardinationem suo tempore obtinendam proponebatur).
1. La gravità della causa per negare l’escardinazione non dipende dall’esplicita menzione del termine nel testo della decisione, ma dalla gravità del fatto che induce il Vescovo diocesano a decidere contro la richiesta di escardinazione. La gravità del fatto deve fondarsi su elementi oggettivi, perché la decisione del Superiore non sia data arbitrariamente in danno della verità e della giustizia.
2. L’utilità della Chiesa particolare e il bene dello stesso chierico convincono che il ricorrente rimanga incardinato nella sua diocesi almeno fino alla soluzione definitiva delle cause pendenti presso il foro civile (nel caso dopo la dimissione dall’ufficio di Direttore della Caritas diocesana, rispetto naturalmente alla asserita sua gravissima responsabilità civile e penale soprattutto nel foro statale).
3. Non è affetta da contraddizione la negazione della escardinazione da parte dell’Ordinario, che contemporaneamente proponga al chierico la concessione del permesso di trasferirsi (cf. can. 271, § 2): l’obiezione, infatti, non tiene conto della natura condizionata della negata escardinazione (nel caso il permesso di trasferimento era proposto come passo verso l’escardinazione da ottenere a suo tempo).
 tedesco - spagnolo - francese - portoghese
Commenti L. Navarro, Algunas puntualizaciones sobre la incardinación: causas, plazos y autoridad competente, IC 60/119 (2020) 299-305

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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