Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEONorme extra-codicialiRisposte della Sede ApostolicaDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenzaAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 03.07.2004, Prot. N. 32372/01 CA


Parte attrice Exc.mus Ordinarius
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Revocationis decreti poenalis ab Exc.mo Episcopo d. 6 Maii a. 1999 adversus Rev.dum Y lati
coram Cacciavillan
Pubblicazione IusCan 59 (2019) 291-300
Download
Traduzioni hisp., IusCan 59 (2019) 291-300
Contenuto Non constare de violatione legis in procedendo vel in decernendo.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 14; 18; 638 § 3; 1291; 1292; 1295; 1362; 1373; 1377; 1389; 1419 § 2; 1713-1716; 1728 § 2; 1740-1741
Massime
1. Violatio can. 1377 haberi nequit, nisi agatur de alienatione vel, si et quatenus, de negotiis assimilatis (cf. can. 1295), quae patrimonium stabile respiciunt et praeterea per se simul summam minimam a Conferentia Episcoporum statutam superant (cf. can. 1292).
2. Dubium iuris viget utrum, necne, can. 1377 sese quoque referat ad can. 1295, ac proinde in casu «in dubio standum est pro reo».
3. Requisita delicti confessio seu agnitio ad poenam expiatoriam remittendam saltem cum spiritu can. 1728, § 2 non congruit, iuxta quem accusatus «ad confitendum delictum non tenetur».
4. Poena, ab Episcopo in clericum ob irregularitates patrimoniales inflicta, illegitima declarata, si Episcopus instet pro restitutione, ipse rem Tribunali Metropolitano (cf. can. 1419, § 2) deferat, nisi quaestio per arbitratum ad normam cann. 1713-1716 solvi possit.
1. Non vi può essere violazione del can. 1377 senza che l’alienazione o, se e per quanto, un provvedimento assimilato (cf. can. 1295) riguardino il patrimonio stabile e inoltre contemporaneamente superino la somma minima stabilita dalla Conferenza dei Vescovi (cf. can. 1292).
2. Vige un dubbio di diritto sul fatto se il can. 1377 si riferisca anche alla fattispecie prevista nel can. 1295; nel caso vale quindi il principio «in caso di dubbio si deve stare con il reo».
3. La subordinazione della remissione di una pena espiatoria inflitta alla confessione o al riconoscimento del delitto non è compatibile almeno con lo spirito del can. 1728, § 2, secondo il quale l’accusato «non è tenuto a confessare il delitto».
4. Una dichiarata illegittima la pena inflitta dal Vescovo ad un chierico per irregolarità patrimoniali, se il Vescovo insiste per la restituzione, può deferire la materia al Tribunale metropolitano (cf. can. 1419, § 2), a meno che la questione non si possa risolvere con il ricorso all’arbitrato a norma dei cann. 1713-1716.
Commenti P. Solá-Granell, «A propósito de la enajenación de bienes eclesiásticos sin la licencia prescrita», IusCan 59 (2019) 301-312

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

Collegamento a questa pagina: https://www.iuscangreg.it/stsa?id=200&lang=IT