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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 25.05.2012, Prot. N. 46628/12 CA


Parte attrice D.na X et alii
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Reductionis ecclesiae in usum profanum. Incid: Suspensionis
Pubblicazione Apoll 85 (2012) 440-441
J 73 (2013) 622-624
W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 389-393
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Traduzioni angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 389-393; J 73 (2013) 623; 625
it., Apoll 85 (2012) 442-443
Contenuto Suspensio actus impugnati partim conceditur.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 532; 561; 562; 838 § 1; 1210; 1214; 1220; 1276; 1279 § 1; 1284 § 2, n. 1
Massime
1. Suspensio actus impugnati tantum conceditur quantum requiritur ad damnum irreparabile praeveniendum et insuper dummodo recursus quodam fundamento gaudeat (in casu Episcopus vetatur ecclesiam destruere vel vendere, dum curare debet ut eadem, recursu definito, si et quatenus, denuo ad cultum divinum expedite adhiberi possit, utque interea incolumitati personarum tutandae provideatur).
2. Ad auctoritatem ecclesiasticam competentem pertinet exercitium cultus divini in ecclesia moderari, decernere dies et horas quibus ecclesia fidelibus pateat vel immo aditum ad eam ad tempus suspendere iustam ob rationem, v.g., ecclesiae detergendae, ornandae, conservandae vel reparandae causa (in casu habebatur obsidio ecclesiae, quae, spretis praescriptis auctoritatis ecclesiasticae competentis, a loci sanctitate est omnino absona declarata).
1. La sospensione dell’atto impugnato si concede solo per quanto lo richiede la prevenzione del danno irreparabile e inoltre se il ricorso goda di un qualche fondamento (nel caso al Vescovo è vietato di distruggere o vendere la chiesa, mentre deve fare in modo che finito il ricorso, se e per quanto richiesto, si possa di nuovo adibire al culto facilmente, e che nel frattempo si provveda a proteggere l’incolumità delle persone).
2. Alla competente autorità ecclesiastica appartiene di regolamentare l’esercizio del culto divino nella chiesa, decidere in quali giorni e ore la chiesa sia aperta ai fedeli, come pure sia chiesa temporaneamente sospeso l’ingresso per una giusta causa, come, per esempio, le pulizie, la preparazione, la conservazione o le riparazioni (nel caso si aveva l’occupazione della chiesa: essa, realizzata contro i prescritti dell’autorità ecclesiastica competente, è dichiarata assolutamente contraria alla santità del luogo).
 tedesco - francese
Commenti C. Begus, «Adnotationes in Decreta», Apoll 85 (2012) 445-464
K. Martens, «Brief Note Regarding the Reconfiguration of Parishes and the Relegation of Churches to Profane Use», J 73 (2013) 626-643.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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