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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Praefecti del 10.01.2014, Prot. N. 47637/13 CA


Parte attrice D.na N.
Parte convenuta Pontificium Consilium pro Laicis
Oggetto Dimissionis a consociatione
Pubblicazione Apoll 89 (2016) 372-374
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Traduzioni it., Apoll 89 (2016) 375-378
Contenuto Recursus non admittitur ad disceptationem.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 308
Massime
1. Ius defensionis in recursu hierarchico, iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam, nec requirit publicationem actorum nec interrogationem testium ex parte auctoritatis administrativae nec oralem recurrentis defensionem coram Superiore hierarchico.
2. Gravitas factorum consistit in eorum permanentia et iteratione (in casu animadvertuntur «modi agendi permanentes et crises, qui relationes communitatis perturbant quique iterati facta gravia deveniunt»).
3. Per emendationem decisionis Auctoritatis ecclesiasticae inferioris quoad redintegrationem in vita extra consociationem, securitatem socialem et assistentiam sanitariam iuxta caritatem et aequitatem, accurata determinatione in adnexo ad decretum Superioris hierarchici facta, servata evaduntur praescripta ad rem statutorum consociationis.
Cf. maximae prot. n. 47637/13 CA – DD.
1. Il diritto di difesa nel ricorso gerarchico secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica non richiede né la pubblicazione degli atti né l’interrogatotio di testimoni da parte dell’autorità amministrativa né la difesa orale del ricorrente di fronte al Superiore gerarchico.
2. La gravità dei fatti consiste nella loro permanenza e ripetizione (nel caso sono osservati «comportamenti permanenti e crisi che perturbano le relazioni comunitarie e, ripetuti, divengono fatti gravi»).
3. Con la correzione della decisione dell’Autorità ecclesiastica inferiore in merito alla reinserimento nella vita fuori dall’associazione, alla sicurezza sociale e all’assistenza sanitaria secondo carità ed equità, con l’accurata determinazione fatta nell’allegato al decreto del Superiore gerarchico, sono risultati osservati i prescritti sul punto degli statuti dell’associazione.
Cf. massime prot. n. 47637/13 CA – DD.
 tedesco - francese
Commenti C. Begus, «Adnotationes in Decreta», Apoll 89 (2016) 397-411

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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