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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 18.11.2010, Prot. N. 39260/06 CA


Parte attrice D.nus J.A. de Ybarra e Ybarra
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Dimissionis
coram Caffarra
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Contenuto Non constat de violatione legis in procedendo vel in decernendo.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 57 § 2; 573
PB artt 105; art. 108 § 2;  
Sententia a Tribunali Cardinalium die 24 ianuarii 1953 lata (cf. AAS 45 [1953] 765ss.)
Massime
1. Sententia a Tribunali Cardinalium die 24 ianuarii 1953 lata (cf. AAS 45 [1953] 765ss.) vigens adhuc tenenda est; nam nulla nota diplomatica inter Sanctam Sedem et Ordinem S. Ioannis Hospitalis Hierosolymitani habita in discrimen vocavit nec eam idem Ordo proprio marte in nihilum reducere potuisset, cum de actu Sanctae Sedis agatur.
2. Extra dubium exstat natura religiosa Ordinis S. Ioannis Hospitalis Hierosolymitani et quidem, praecise dictu, qua membra primae classis, Equites nimirum Iustitiae, vota emittunt castitatis, paupertatis et oboedientiae, quippe qui Congregationi pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae subiciuntur, uti professi in Institutis vitae consecratae.
3. Equites Honoris et Devotionis in Oboedientia, quippe qui in Constitutione anni 1961 instituti sint, Congregationi pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae canonice non subiciuntur, quippe qui expertes sint tituli iuridici ad dependentiam ab ea quod attinet, id est professionis religiosae.
4. Qui ad Ordinem S. Ioannis Hospitalis Hierosolymitani pertinent at vota non emittunt «dipendono dall’Ordine e, per esso, dalla Santa Sede», de mediata dependentia et quidem per Ordinem satis innuens praefata Sententia Cardinalium. Cum ideo Sancta Sedes suam competentiam indirecte in membra haud religiosa et quidem per Ordinem exercet, certe vi huius exercitii indirecti auctoritatis haud valet Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae recursus hierarchicos circa dimissionem ab Ordine S. Ioannis Hospitalis Hierosolymitani eorum qui ad Ordinem pertinent at vota non emittunt, pertractare ac definire.
1. Si deve ritenere tuttora vigente la sentenza pronunciata dal Tribunale Cardinalizio del 24 gennaio 1953 (cf. AAS 45 [1953] 765ss.); infatti nessuna nota diplomatica intervenuta tra la Santa Sede e l’Ordine Gerosolimitano Ospedaliero di S. Giovanni l’ha messa in discussione e neppure lo stesso Ordine avrebbe potuto di sua propria iniziativa annullarla: si tratta di un atto della Santa Sede.
2. È fuori dubbio la natura religiosa dell’Ordine Gerosolimitano Ospedaliero di S. Giovanni appunto, precisamente detto, in quanto i membri della prima classe, ossia i Cavalieri di Giustizia, emettono i voti di castità, povertà e obbedienza, e così sono soggetti alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, come i professi negli Istituti di vita consacrata.
3. I Cavalieri di Onore e di Devozione e Obbedienza, quelli istituiti nella Costituzione del 1961, canonicamente non sono soggetti alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, in quanto mancano del titolo giuridico relativo alla dipendenza dalla Congregazione, ossia la professione religiosa.
4. Quelli che appartengono all’Ordine Gerosolimitano Ospedaliero di S. Giovanni ma non emettono voti «dipendono dall’Ordine e, per esso, dalla Santa Sede», come la menzionata Sentenza Cardinalizia riferisce della mediata dipendenza e. appunto, mediante l’Ordine. Poiché perciò la Santa Sede esercita la sua competenza indirettamente sui membri non religiosi e lo fa appunto mediante l’Ordine, certamente in forza di questo esercizio indiretto dell’autorità non può la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica trattare e definire i recorsi gerarchici avverso la dimissione dall’Ordine Gerosolimitano Ospedaliero di S. Giovanni di quelli che appartengono all’Ordine, ma non emettono voti.
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Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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