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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 22.10.2014, Prot. N. 48116/13 CA


Parte attrice Rev.dus N.
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Reiectionis recursus
coram Stankiewicz
Pubblicazione Ius Communionis 5 (2017) 309-324
AfkK 185 (2016) 465-471
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Traduzioni germ., AfkK 185 (2016) 472-479
hisp., Ius Communionis 5 (2017) 309-324
angl., L. MUTEBU MUTIKKA, The Power of Hierarchical Superior. a Study of Can. 1739, Romae 2023, pp. 342-358.
Contenuto Constare de violatione legis in decernendo. Non constare de violatione legis in procedendo.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 134 §§ 1-3; 221 § 2; 475 § 1; 476; 477 § 1; 479-481; 480; 1734 §§ 1-2; 1734 § 1, n. 1; 1734 § 3, n. 2; 1735; 1737 §§ 1-2
CCEO cann. 984 § 2; 997 § 2; 999 § 2
PB art. 97 § 1;  
RGCR art. 137 § 1
Massime
1. In ordine ad impugnationem decreti Vicarii generalis vel Vicarii episcopalis observari debet praescriptum can. 1734, §§ 1-2, scilicet de remonstratione sive coram
Vicario generali vel Vicario episcopali, sive coram ipso Episcopo facienda ante recursum hierarchicum, non autem can. 1734, § 3, n. 1, id est de remonstratione tunc omittenda.
2. Competens Curiae Romanae Dicasterium legem violat quod praetermittit incertitudinem doctrinalem quoad interpretationem can. 1734, § 3 ob quam, prout “in dubiis benigniora” sequenda sunt.
3. Quae legis violatio adhuc confirmatur cum lex particularis decisionem Vicarii generalis vel Vicarii episcopalis definitivam habeat, aequiparandam scilicet decisioni de speciali mandato nomine Episcopi emissae (cf. can. 134, § 3).
1. Per quanto attiene all’impugnazione di un decreto del Vicario generale o del Vicario episcopale si deve osservare il prescritto del can. 1734, §§ 1-2, ossia che la rimostranza prima del ricorso gerarchico si deve presentare al Vicario generalo o al Vicario episcopale, oppure allo stesso Vescovo; non si deve osservare invece il can. 1734, § 3, n. 1, ossia che la rimostranza vada allora omessa.
2. Il competente Dicastero della Curia Romana viola la legge se nell’interpretazione del can. 1734, § 3 non tiene conto dell’incertezza dottrina sul canone, in ragione della quale, come nel caso di dubbio, deve essere seguita la posizione più favorevole.
3. La sopramenzionata violazione della legge si conferma ulteriormente nel caso in cui la legge particolare consideri definitiva una decisione del Vicario generale o del Vicario episcopale, ossia considerandola da equiparare alla decisione presa a nome del Vescovo per speciale mandato (cf. can. 134, § 3).
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Commenti A. Perlasca, Ius Communionis 5 (2017) 325-333
M. AMBROS, «Der Beitrag der Rechtsprechung zur Interpretation von can. 1734 § 3 nr. 1. Kommentar zum Endurteil der Apostolischen Signatur, coram Stankiewicz, vom 22. Oktober 2014», AfkK 185 (2016) 439-480

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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