Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEONorme extra-codicialiRisposte della Sede ApostolicaDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenzaAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 15.12.1970, Prot. N. 1123/69 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta S. Congregatio pro Doctrina Fidei
Diocesi Romana
Pubblicazione Apoll 44 (1971) 34-38
IC 12/23 (1972) 63-64
LE IV, n. 3933
Per 60 (1971) 343-348
Download
Contenuto Admittitur recursus ad Collegium adversus decisionem, qua Congressus recursum non admisit ad disceptationem.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Normae Speciales art. 116, comma alterum
Massime
1. Recursu adversus decretum reiectionis in Congressu latum proposito, Collegium non debet videre de ipsa legis violatione, sed tantummodo de illegitimitate actus impugnati: an scilicet recursus sit non destitutus quolibet legitimo fundamento.
2. Quam ob rem recursus ad Collegium non potest fieri cum iisdem, id est nullo adducto novo argumento. Haec admissio recursus, ex una parte videretur quaedam capitis diminutio Congressus, qui de facto impar semper fieret ad definitive decernendum super simplici fumo boni iuris recursus; ex altera parte decisio definitiva super hac quaestione semper deferenda esset Collegio. Haec admissio insuper celeritati processus administrativi officeret.
3. Congressus, perpensis novis argumentis a recurrente allatis, potest: a) vel admittere recursum ad Collegium contra suum reiectionis decretum, agnoscens non esse amplius manifestum defectum fundamenti; b) vel iterum reiicere recursum, declarando ipsum adhuc carere manifesto fundamento; c) vel, in dubio, remittere recursum ad Collegium, quod in eadem sessione decernere debet de illegitimitate vel minus decisionis impugnatae, nisi probationes causae videantur ulteriorem instructionem expostulare.
4. Collegio utcumque competit solvere dubium: An constet de iure recurrendi in casu, et consequenter de illegitimitate actus impugnati.
Cf. maximae prot. n. 1123/69 CA - SD
1. Proposto ricorso contro il decreto di rigetto dato in Congresso, il Collegio non deve giudicare della stessa violazione di legge, ma solo della illegittimità dell’atto impugnato: se cioè il ricorso non sia destituito di qualsiasi fondamento.
2. Di conseguenza il ricorso al Collegio non può avvenire con i medesimi (argomenti), ossia senza addurre alcun nuovo argomento. Una tale ammissione del ricorso, da una parte apparirebbe una svalutazione del Congresso, che di fatto sempre sarebbe incapace di decidere definitivamente del mero fondamento del ricorso; dall’altra parte la decisione definitiva su questa questione sarebbe sempre da deferire al Collegio. Questa ammissione inoltre contrasterebbe con la celerità del processo amministrativo.
3. Il Congresso, valutati i nuovi argomenti addotti dal ricorrente, può: a) ammettere il ricorso al Collegio contro il suo decreto di rigetto, riconoscendo che non più manifesta la mancanza di fondamento; b) rigettare di nuovo il ricorso, dichiarando che tuttora manca manifestamente di fondamento; c) in caso di dubbio rimettere il ricorso al Collegio, che nella medesima sessione dovrà decidere della illegittimità o meno della decisione impugnata, a meno che le prove addotte non sembrino richiedere un’ulteriore istruzione.
4. Al Collegio comunque compete di risolvere il dubbio: Se consti del diritto di ricorrere nel caso, e conseguentemente dell’illegittimità dell’atto impugnato.
Cf. massime prot. n. 1123/69 CA - SD

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

Collegamento a questa pagina: https://www.iuscangreg.it/stsa?id=168&lang=IT