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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 26.06.1971, Prot. N. 574/69 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta S. Congregatio pro Clericis
Oggetto Iurium
coram Tabera
Pubblicazione Apoll 44 (1971) 622-625
EIC 28 (1972) 313-315
IC 14/28 (1974) 374-375
LE IV, n. 3981
Per 61 (1972) 183-185
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Contenuto De massae capitularis constitutione et distributione.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
[CIC1917] 395 § 1; 395 § 2
Massime
1. Statuta capitularia rite approbata, cum contra ius commune non sint, nec legitime mutata sint, abrogata dici non possunt (quae Statuta in casu systema communis massae capitularis adoptaverunt, ad quod applicandum ratio habenda est Decreti a S. Congregatione Concilii die 10 iulii 1925 emissi).
2. Causae expensae et Patronorum honoraria, cum principalis quaestio agitata circa modum distributionis in Capitulo vertatur, cumque ipsa sit quaestio potius Capituli quam singulorum Capitularium, etiamsi modus distributionis Capitulum dividat in duas partes oppositas, expedit ut, pro iustitia et aequitate necnon pro amore pacis, ex massa communi Capituli solvantur. Nam quaestio solvenda Capituli est.
Cf. maximae prot. n. 574/69 CA - DC
1. Gli Statuti del Capitolo debitamente approvati, dal momento che non siano contro il diritto comune né legittimamente mutati, non possono essere ritenuti abrogati (gli Statuti nel caso hanno adottato il sistema della massa comune capitolare, per la cui applicazione si deve tener conto del Decreto edito dalla S. Congregazione del Concilio il 10 luglio 1925).
2. Le spese della causa e gli onorari dei Patroni è bene che, per giustizia, equità e amore della pace, siano pagati dalla massa comune del Capitolo: infatti la questione principale trattata verte sul modo di procedere alla distribuzione nel Capitolo ed è questione del Capitolo piuttosto che dei singoli canonici, anche se il modo di procedere alla distribuzione divide il Capitolo in due parti opposte. Insomma la questione da risolvere è propria del Capitolo.
Cf. massime prot. n. 574/69 CA - DC

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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