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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 12.12.1972, Prot. N. 324/69 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta S. Congregatio Concilii
Diocesi Amalphitan.
Oggetto Iurium
coram Staffa
Pubblicazione Apoll 46 (1973) 315-323
LE V, n. 4157
Per 62 (1973) 597-606
P.V. Pinto, Diritto amministrativo canonico, 398-403
P.V. Pinto, La giustizia amministrativa, 261-268
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Contenuto Constat de violatione legis in decernendo.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
[CIC1917] 1499 § 2; 1508; 1511; 1518; 1519; 1649; 1653 § 2; 1653 § 5;  
Concordatum diei 16 februarii 1818 inter Sanctam Sedem et Regnum utriusque Siciliae art. 12; art. 13; art. 14; art. V Memorandum;  
REU art. 106
Massime
1. Parum prodest sibi ius proprietatis tribuere, nisi actus iuridicus ponatur quo praescriptio interrumpitur. Nam possessio e iusta causa seu titulo derivata et continua interrumpitur per actum iuridicum v.g. citationem, quo quis dominium suum repetat aut quomodocumque ius possessoris in dubium vocet.
2. Quoties decisio administrativa non fuit impugnata intra terminos a lege praescriptos, et administratus, ut iterum ingrediatur terminos quos infructuose decurrere permiserit, petitionem exhibet Auctoritati administrativae, et haec eam simpliciter reiciit hac sola de causa, quod rei iam ante a provisum fuerat, huiusmodi pronuntiatio, simpliciter declarans controversiam iam fuisse decisam, non est iuridice impugnabilis.
E contra quoties Auctoritas administrativa, cum impugnatam videat suam decisionem, processum aperiat, qui perveniat ad alterum decretum, hoc decretum etsi confirmativum, est «un provvedimento nuovo», igitur impugnabile (in casu recurrens post prius decretum competentis Curiae Romanae Dicasterii haud iners fuit, nam ad Summum Pontificem recurrit, cuius voluntate petitio remissa est ad idem Dicasterium, quia argumenta adducta «non sembrerebbero immeritevoli» considerationis. Quod Dicasterium «esaminate le ragioni esposte contro la nota risoluzione» rationeque habita «delle recenti precisazioni», pervenit ad edendum decretum quod, licet vocari possit confirmativum, prout cum praecedente congruit, novum definit tamen processum administrativum).
1. Non giova attribuirsi la proprietà se non si pone un atto giuridico con il quale si interrompe la prescrizione. Infatti il possesso derivato da giusta causa o titolo, e continuo si interrompe grazie a un atto giuridico, per esempio la citazione, con il quale qualcuno rivendichi la propria proprietà o in qualunque modo ponga in dubbio il diritto del possessore.
2. Ogni volta che una decisione amministrativa non fu impugnata entro i termini prescritti dalla legge, e l’amministrato, al fine di rientrare nei termini che la lasciato inutilmente trascorrere, presenta la domanda all’autorità amministrativa, e questa semplicemente la respinge per la sola ragione che si era già provveduto prima alla cosa, ebbene questa pronunzia, dichiarando semplicemente che la controversia era già stata decisa, non è giuridicamente impugnabile.
Al contrario ogni volta che l’autorità amministrativa, constatata l’impugnazione della propria decisione, apra un procedimento che pervenga ad un altro decreto, ebbene questo decreto benché confermativo, è un «provvedimento nuovo», impugnabile perciò (nel caso il ricorrente dopo il primo decreto del competente Dicastero della Curia Romana non fu inerte; ricorse infatti al Sommo Pontefice, per la cui volontà la domanda è stata rimessa allo stesso Dicastero, perché gli argomenti addotti «non sembrerebbero immeritevoli» di considerazione. Questo Dicastero «esaminate le ragioni esposte contro la nota risoluzione» e tenuto conto «delle recenti precisazioni», giunse alla emanazione di un decreto che, anche se può essere denominato confermativo per il fatto che corrisponde al precedente, tuttavia definisce un nuovo procedimento amministrativo).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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