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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 14.04.1973, Prot. N. 1660/71 CA


Parte attrice Fratres Ordinis X - Paroecia S.G. - Sorores Antonianae
Parte convenuta S. Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus
Diocesi Lungren.
Oggetto Iurium
coram Staffa
Pubblicazione Apoll 47 (1974) 347-354
LE V, n. 4188
Per 64 (1975) 272-279
P.V. Pinto, Diritto amministrativo canonico, 404-408
P.V. Pinto, La giustizia amministrativa, 268-274
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Contenuto Controversia soluta est ad normam art. 107 REU.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 1290
[CIC1917] 1529;  
REU art. 107
Massime
1. Summae a Provincia religiosa parocho eiusdem instituti erogatae ad operam paroecialem aedificandam, dum inefficaciter afferuntur ad demonstrandam comproprietatem, naturam induunt pecuniae mutuo datae. Eandem pecuniam, proinde,
paroecia restituere tenetur iuxta ius civile territorii, quod in iure canonico recipitur vi can. 1529.
1. Le somme di denaro erogate dalla Provincia religiosa al parroco dello stesso istituto per la costruzione di un’opera parrocchiale, anche se non posso essere fatte valere per dimostrare la comproprietà, rivestono la natura di mutuo. La parrocchia, perciò, è tenuta a restituire la stessa somma secondo il diritto civile del territorio, che è recepito nel diritto canonico in forza del can. 1529.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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